La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha trasmesso il Dispositivo dirigenziale recante “Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019, n.44” riguardante le movimentazioni dei bovini sul territorio nazionale.
Le disposizioni del provvedimento diramato si applicheranno esclusivamente alle movimentazioni della specie bovina – nel rispetto delle condizioni espressamente indicate – verso regioni e province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione ai sensi del secondo periodo dell’articolo 4-bis della legge n. 44/2019. Tredici Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto di non essere considerate “area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina“, in relazione alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La richiesta di esclusione avanzata dalle Regioni e dalle PA di Trento e Bolzano è stata esaminata dal centro di referenza dell’Izs di Teramo che si è pronunciato in merito il 5 giugno 2019.
Le Regioni e le Province che si sono avvalse dell’articolo 4-bis sono elencate dal dispositivo ministeriale, in base ai sierotipi: Valle d’Aosta BTV 1-3; Umbria BTV 3; PA Trento BTV 3; Piemonte BTV 3; PA Bolzano BTV 1-3; Veneto BTV 3; Emilia Romagna BTV 3; Friuli Venezia Giulia BTV 1-3; Lazio BTV 3; Toscana BTV 3; Lombardia BTV 3; Molise BTV 3; Liguria BTV 3; Marche BTV 3; Campania BTV 3.
Le regioni e province autonome che non hanno fatto richiesta di esclusione dovranno garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 e saranno considerate area omogenea e non soggetta a restrizione per quanto riguarda la movimentazione della specie bovina ai sensi del citato art. 4-bis.
La movimentazione dei bovini provenienti da area omogenea verso i territori che hanno fatto richiesta di esclusione, è consentita a condizione che sia effettuata – entro 7 giorni prima della partenza – un test PCR specifica con esito negativo nei confronti del/i sierotipo/i presente/i nel territorio di partenza e non presenti nelle regioni e province autonome di destino. I costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Dovrà inoltre essere garantita la protezione degli animali dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto almeno per una settimana prima dell’effettuazione del test e comunque fino al giorno della partenza.
Inoltre il mezzo e gli animali dovranno essere trattati rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e il rispetto dei relativi tempi di sospensione.
Il trasporto avverrà in vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni con trattamenti dei capi ogni 7 giorni con insettorepellenti. Infine, la movimentazione deve essere notificata a mezzo Modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza.