La contestazione riguardava la legge di bilancio 2018 che “prevederebbe un incremento del 3,48% dei costi contrattuali per il personale dipendente delle amministrazioni centrali, che sarebbe destinata a essere applicata al comparto delle Regioni e degli enti del Ssn senza che sia stato previsto alcuno stanziamento aggiuntivo a favore delle regioni”. La questione è stata ritenuta “non fondata” in quanto la norma “non impone alle Regioni di assicurare al loro personale e a quello sanitario il medesimo incremento retributivo”, ma si limita a ribadire che gli oneri della contrattazione collettiva sono a carico delle regioni. LA PRONUNCIA
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Veneto per quanto riguarda l’incremento dei costi contrattuali in favore del comparto delle Regioni e degli enti del Ssn.
Rinnovi contrattuali. La Regione Veneto aveva impugnato i commi 679, 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) per “violazione del principio di leale collaborazione”. Ad avviso della Regione la legge di bilancio 2018 prevederebbe un incremento del 3,48 per cento dei costi contrattuali per il personale dipendente delle amministrazioni centrali, “una percentuale che sarebbe destinata a essere applicata al comparto delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale senza che, tuttavia, sia stato previsto alcuno stanziamento aggiuntivo a favore delle amministrazioni regionali”.
La questione è stata ritenuta “non fondata”, in quanto basata su una “interpretazione non condivisibile” delle disposizioni censurate. A giudizio della Consulta, infatti, i commi 682 e 683 “non impongono in alcun modo alle Regioni di assicurare al loro personale e a quello sanitario il medesimo incremento retributivo disposto dal comma 679 per i dipendenti delle amministrazioni statali. Essi si limitano a ribadire che per il personale regionale e sanitario valgono i principi contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Quanto all’asserita assenza dei finanziamenti necessari a dare copertura alle spese per il personale regionale e sanitario viene segnalato che “l’articolo 48, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù del richiamo operato al precedente articolo 41, comma 2, stabilisce che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei bilanci delle Regioni, dei relativi enti dipendenti, e delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, una corretta lettura degli impugnati commi 682 e 683 porta a concludere che essi, limitandosi a ribadire i principi generali già stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001, esauriscono in ciò la loro portata normativa”. Di qui l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.