La XII Commissione (Affari sociali) della Camera ha espresso parere favorevole alla Legge di delegazione europea 2018. L’articolo 11 del provvedimento delega il Governo all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali, per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Il termine per il recepimento di tale direttiva era fissato al 6 febbraio 2018: per il ritardo nel recepimento risulta avviata contro l’Italia una procedura di infrazione. La Commissione ha quindi condiviso l’esigenza di dare rapida attuazione, anche al fine di consentire la chiusura della procedura d’infrazione. Il parere favorevole, approvato dalla Commissione Affari Sociali è stato formulato dall’onorevole Doriana Sarli (M5S) in via consultiva. La Sarli è un medico veterinario eletta in Campania. La Commissione di competenza delle legge europea è la Commissione Politiche Europee, dove l’iter di approvazione è in corso. La legge di delegazione europea detta sette criteri di adeguamento nazionale al Regolamento Europeo sui controlli ufficiali.
Art. 11.
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/ 120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, d), e), f) e h), del medesimo regolamento;
c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente comma;
d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all’autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia;
f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.