Lo chiariscono le Regioni in un documento del febbraio scorso e in una successiva nota di chiarimento di questa settimana. “I dirigenti precari da stabilizzare non possono che essere quelli del ruolo sanitario perché, come ben si evince dalle circolari del Governo, il personale, dirigenziale e non, stabilizzabile è “il personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”. IL DOCUMENTO DELLE REGIONI SUL PRECARIATO – LA NOTA DI CHIARIMENTO.
Le Regioni chiariscono come stabilizzare i precari secondo la riforma Madia e le sue circolari applicative. L’interpretazione delle Regioni è scritta in un documento approvato dalla Conferenza dei presidenti, in cui, per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale, si sottolinea che dalle circolari Madia “appare chiarito che alle procedure di stabilizzazione può partecipare il personale del comparto di tutti i ruoli, compreso quello amministrativo” e il personale dirigenziale medico e tecnico sanitario ma del solo ruolo sanitario.
Questa specificazione sul personale dirigente è stata oggetto anche di uno specifico chiarimento aggiuntivo in risposta a un quesito posto dalla Sicilia: per le Regioni i dirigenti precari da stabilizzare non possono che essere quelli del ruolo sanitario perché come ben si evince dalle circolari del Governo, il personale, dirigenziale e non, stabilizzabile è “il personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”. E a parere delle Regioni “è evidente che il personale dirigenziale direttamente adibito allo svolgimento delle predette attività non può che essere il solo personale del ruolo sanitario”.
Un altro punto posto dalla Sicilia al quale ha risposto sempre la Commissione Salute è relativo ai soggetti che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del Dlgs 75/2017 per le stabilizzazioni, non risultano più precari, poiché nel frattempo assunti a tempo indeterminato in altro ente del Ssn o in un altro profilo professionale.
Per la Commissione il comma 1 dell’articolo 20 (e la rubrica dello stesso articolo), precisa che le procedure di stabilizzazione servono al superamento del precariato. Per questo, specifica non sembra possibile procedere alla stabilizzazione del personale che sia già stato assunto a tempo indeterminato, quanto meno in profilo equivalente o superiore a quello oggetto delle procedure di stabilizzazione, “diversamente – sottolineano – si potrebbe anche configurare un’elusione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del Dlgs 165/2001 in materia di mobilità del personale”.
“In ogni caso – spiega la nota – si osserva che il documento in parola (come tutti quelli della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) non ha forza normativa, per cui le singole Regioni, qualora ritengano di diversamente interpretare le disposizioni dell’articolo 20 del D.Lgs.75/2017, ben possono disattenderlo, in tutto o in parte”.
Quotidiano sanità – 21 marzo 2018