Il panorama delle regole per il cumulo pensionistico è completo: tutte le Casse previdenziali hanno fissato i requisiti di accesso e alla pensione in cumulo e il sistema di calcolo (per la maggior parte contributivo) della propria quota. Ma sono ancora pochissime le domande arrivate ai professionisti. Per la piena operatività mancano diversi tasselli operativi. Con poca anzianità si rischia di passare al contributivo. Per cominciare a liquidarle servono i singoli accordi Cassa-Inps e la piattaforma informatica.
Le Casse dettano l’accesso al cumulo. Istruzioni completate ma per sommare gli spezzoni di pensione mancano altri tasselli
Il quadro delle regole per il cumulo pensionistico nelle Casse professionali è pronto: di fatto tutti gli enti previdenziali autonomi hanno messo a punto le istruzioni e i criteri di calcolo del proprio spezzone di pensione maturato in cumulo con Inps o altre gestioni. Ma per cominciare a pagare le prime pensioni mancano diversi tasselli.
Nel fissare i criteri di calcolo ogni Cassa si è mossa in autonomia – naturalmente anche in base alle proprie esigenze di bilancio – dando vita a un sistema abbastanza eterogeneo. Così, ad esempio, gli avvocati che non arrivano ai 34 anni di anzianità presso la Cassa forense potranno “cumulare” con altri spezzoni contributivi ma la quota della Cassa sarà valorizzata con il contributivo; doppio binario invece per i consulenti del lavoro che se hanno versamenti nei periodi 1972-2012, manterranno in cumulo anche il metodo di calcolo in misura fissa previsto per le pensioni ordinarie. Anche i notai usufruiranno per il proprio spezzone del calcolo in quota fissa (pari a 5.215 euro lorde in funzione dell’anzianità di servizio). Mentre per ingegneri e architetti è stata varata una delibera (appena approvata anche dal ministero del Lavoro) che prevede un regime tutto contributivo per chi non riesce a raggiungere i 33 anni di anzianità Inarcassa con i quali matura anche il diritto autonomo alla pensione.
Ancora in attesa invece i commercialisti: la delibera della Cnapdc è stata varata a novembre, ma si conoscerà nei dettagli solo una volta approvata dai ministeri vigilanti. In assenza di un diritto autonomo, verosimilmente, anche questa Cassa potrebbe appoggiarsi su un calcolo contributivo.
Sul cumulo, dunque, le Casse si sono mosse in modo diversificato, con il risultato che potrebbero esserci persone con carriere professionali simili che avranno però percorsi diversi di pensionamento. Non è certo una novità per il variegato mondo degli enti previdenziali autonomi, in cui ognuno già autoregolamenta l’accesso alle prestazioni previdenziali, ma certo il cumulo ha introdotto un ulteriore elemento di differenziazione.
Previsto per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2017 che ha esteso alle Casse professionali a partire dallo scorso anno la sommatoria gratuita di versamenti contributivi in più gestioni per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata, lo strumento non è ancora operativo. Dopo la presentazione della convenzione-quadro Inps ed Adepp ora manca un ulteriore tassello. «Abbiamo mandato all’Inps il testo della convenzione che le nostre Casse sono pronte a firmare in modo bilaterale» spiega il presidente Adepp, Alberto Oliveti. La firma però non è ancora arrivata.
Da testare anche la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire queste pensioni, che saranno liquidate a formazione progressiva, ovvero in tempi diversi man mano che l’interessato matura il requisito previsto dall’Inps o dalla Cassa. Di fatto, quindi, a più di un anno di distanza dall’avvio, le domande già pervenute restano bloccate.
In realtà di professionisti in attesa per ora ce ne sono pochi: una trentina i commercialisti che si sono già fatti avanti, 225 ragionieri, 200 tra architetti e ingegneri di Inarcassa, 80 farmacisti (ma solo 58 domande sono accoglibili), 150 tra medici e dentisti di Enpam e un centinaio di consulenti del lavoro. Questi ultimi peraltro a fronte di una platea potenziale vastissima: Enpacl ha calcolato che oltre 18mila consulenti (il 67% degli iscritti) ha una doppia contribuzione per periodi medi di sette anni. Sul fronte opposto la Cassa del notariato che, anche per la natura particolare di questa professione, non ha ancora ricevuto neanche una domanda di cumulo.
In tutti i casi i numeri sono per ora molto lontani dalla platea potenziale: secondo le stime appena aggiornate dall’Inps, questo strumento potrebbe negli anni riguardare oltre 700mila lavoratori, tra dipendenti e autonomi. A frenare, probabilmente, finora oltre alle difficoltà tecniche, potrebbe essere stata proprio l’attesa per avere chiari tutti gli elementi di scelta. E ancora sul tappeto qualche nodo resta.
In termini di convenienza, poi, ogni posizione fa storia a sé.
Ma per gli iscritti alle Casse non sempre il cumulo è la strada più vantaggiosa: in molti enti infatti sopravvivono anche varie possibilità di pensionamento anticipato già di per sé “competitive” (si veda la scheda a fianco): il ritiro è possibile a 62 anni per medici e veterinari (seppur con abbattimenti) e a 61 per i commercialisti. Il primo posto però spetta ai consulenti del lavoro, ai quali bastano 60 anni e, fino al 2020, 39 di contribuzione.
NELL’AREA SANITARIA PIÙ CHANCE PER RIPESCARE VECCHIE ISCRIZIONI
Per i professionisti dell’area sanitaria la scelta di aderire o no al cumulo deve tenere conto di alcune specificità: la più importante è rappresentata dalla particolare condizione, come è nel caso dei medici, della contemporanea ed obbligata iscrizione alla Cassa all’atto stesso dell’iscrizione all’Ordine professionale.
In passato questa condizione ha fatto sì che diversi sanitari abbiano maturato anni di contribuzione minima (quota A obbligatoria) praticamente inutilizzabile ai fini pensionistici, ma adesso, con l’istituto del cumulo, questi periodi potranno essere recuperati. Si potrà, infatti, ottenere la pensione sommando tutti gli spezzoni di contribuzione.
Le categorie professionali della sanità, che in passato avevano condizioni di età e di contribuzione diversificate per ottenere il pensionamento dalle proprie Casse professionali, in conseguenza dell’ultima riforma Fornero ed anche sulla base dei loro bilanci di previsione hanno modificato i criteri indicando, per il pensionamento di vecchiaia, la maturazione di almeno 68 anni d’età e per il pensionamento anticipato l’età di 62 anni per Enpam (medici) e Enpav (veterinari). La Cassa dei farmacisti (Enpaf) ha eliminato dal 2016 il pensionamento anticipato.
Per utilizzare, ai fini pensionistici, spezzoni di contribuzione prodotti in diversi enti previdenziali questi professionisti potevano già attivare il sistema della ricongiunzione (con una contribuzione, spesso piuttosto onerosa), o la totalizzazione che però prevede particolari condizioni d’età e di contribuzione (65 anni – da adeguare alla speranza di vita – e 20 di contribuzione a prescindere da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate). La totalizzazione inoltre richiede il differimento di 18-21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e, soprattutto, di basa su un trattamento esclusivamente calcolato con il sistema contributivo.
Adesso, con il cumulo i periodi possono essere ricongiunti senza oneri, e i trattamenti saranno disposti secondo le regole degli enti interessati, spesso più vantaggiose del contributivo.
L’Enpam è pronta a firmare la convenzione con l’Inps così da rendere operativo lo strumento della legge del 2016 sbloccando le domande finora pervenute. L’Enpaf ha provveduto con una circolare ad esplicitare tutti punti del provvedimento. Stessa procedura è stata seguita dalla Cassa dei veterinari.
Per quanto riguarda il trattamento di pensione anticipata in cumulo, anche per l’area sanitaria la norma prevede che si applichino i requisiti previsti dalla riforma Fornero, attualmente 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, accresciuti di 5 mesi dal 2019. Questi sono requisiti validi sia per l’Inps che per le Casse.
La pensione in cumulo è una pensione a formazione progressiva, pro quota rispetto a ciascuna gestione, man mano che si realizzano i requisiti presso le diverse gestioni. L’ente previdenziale procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico a proprio carico dopo la maturazione dei propri requisiti.
In pratica se il requisito Inps, vigente è più basso di quello della Cassa coinvolta, l’istituto inizierà a pagare la sua quota al raggiungimento del suo requisito di 66 e 7 mesi nel 2018 , e di 67 anni nel 2019 , mentre la Cassa verserà la propria parte al raggiungimento del suo minimo anagrafico (per Enpam 68 anni). A condizioni invertite la pensione verrà pagata al raggiungimento dell’età minima Inps.
FOCUS. TRE PERCORSI A CONFRONTO Sulla convenienza pesa il rischio del contributivo
La scelta di cumulare i contributi previdenziali deve essere attentamente valutata in funzione delle singole carriere che il lavoratore può vantare.
L’appeal che ha investito, in una prima fase, l’estensione del cumulo alle Casse professionali va ponderato con i criteri di calcolo del pro quota pensionistico che le singole gestioni stanno recependo. E confrontato con gli altri istituti a disposizione del professionista per «unificare» la carriera.
Ad esempio, la ricongiunzione, seppur onerosa, comporta sempre un calcolo della pensione con le regole della Cassa professionale di destinazione e l’accesso alla rendita sarà possibile al ricorrere dei requisiti previsti in quella Cassa. In altri termini, i periodi ricongiunti sono “parificati”, come se fossero stati realmente versati, sin dall’origine, nella gestione accentrante.
In alternativa, il legislatore dal 2006 ha consentito la valorizzazione di tutti e per intero i periodi non coincidenti, comprensivi anche dei contributi professionali, attraverso la totalizzazione nazionale. Tuttavia i singoli pro-rata vengono determinati con il sistema contributivo. Si applica il sistema retributivo/misto nell’ipotesi in cui, in una delle gestioni interessate e limitatamente a tale gestione, il lavoratore abbia perfezionato un diritto autonomo a pensione. Poiché le Casse professionali hanno requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia superiori rispetto a quelli dell’assicurazione generale obbligatoria, il rischio di vedersi applicare il sistema contributivo è elevato. Inoltre, nella totalizzazione, continuano a trovare applicazione le finestre mobili (18/21 mesi) tra il perfezionamento del diritto e l’accesso alla rata pensionistica.
A differenza della totalizzazione, ora il cumulo consente di valorizzare i diversi periodi (sempre tutti e per intero) ma ogni gestione determina il proprio pro-quota con le regole vigenti in ciascuna gestione e con le retribuzioni e contribuzioni di riferimento. La pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti dai singoli ordinamenti. Poiché l’Inps paga la pensione a 67 anni (dal 2019) mentre alcune Casse ad età superiori (si veda il grafico a fianco), il ministero del Lavoro ha stabilito che la pensione si consegue progressivamente al maturare dei requisiti previsti da ciascuna gestione. Pertanto il pro-quota Inps dall’anno prossimo sarà riscosso dai 67 anni mentre la parte di competenza delle Casse al raggiungimento del requisito anagrafico previsto in esse. In assenza di un diritto autonomo presso le Casse, il loro pro-quota sarà contributivo. Diversa l’ipotesi in cui il lavoratore raggiunga i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata (dal 2019, 42 anni e tre mesi per le lavoratrici, 43 anni e tre mesi per i lavoratori). In questo caso, mentre il pro-quota Inps sarà calcolato con le regole proprie secondo il collocamento temporale dell’anzianità contributiva, quello delle Casse – secondo talune delibere adottate finora – potrebbe seguire le regole interamente contributive o miste.
Alla luce di quanto detto, la scelta di “convenienza” tra ricongiungere, totalizzare o cumulare va ponderata attentamente, caso per caso.
Il risultato, non tanto inatteso, potrebbe essere di riscuotere una pensione meno generosa di quella spettante con la ricongiunzione.
IL Sole 24 Ore – 12 marzo 2018