Sul filo di lana della legislatura Governo e Regioni siglano tre pre intese che sanciscono il quadro delle maggiori autonomie regionali. Per la sanità, una volta che i pre accordi si trasformeranno in intese a tutti gli effetti cambieranno molte cose: dagli accessi alle scuole di specializzazione, all’ingresso nel Ssn, ma molte novità anche per i farmaci equivalenti e i ticket. Il Veneto avrà anche spazio di manovra sulla libera professione e l’Emilia Romagna sulla distribuzione diretta dei farmaci. Il testo dell’Accordo firmato dal Veneto
Nel testo dei pre accordi si precisa inoltre che, una volta raggiunta l’Intesa, che sarà ormai compito della prossima legislatura, una commissione paritetica Stato-Regione avrà, poi, il compito di determinare le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie.
Inoltre, entro un anno dall’approvazione della futura Intesa, dovranno essere determinati i fabbisogni standard destinati a diventare, nei cinque anni successivi, il termine di riferimento in un’ottica di superamento della spesa storica, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale.
I pre accordi prevedono diverse materie: dall’istruzione alla salute, dalle politiche del lavoro alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, fino ad un’appendice sui rapporti internazionali e con l’Unione europea.
Per la sanità in particolare le novità e le possibilità di autonomia che si aprono per le Regioni sono moltissime. In linea di massima coincidono, con alcune differenze: in particolare il pre accordo veneto prevede anche autonomia sulla libera professione degli operatori e quello dell’Emilia Romagna maggiore autonomia sulla distribuzione diretta dei farmaci.
Ma vediamo cosa prevede per la sanità il pre-accordo firmato dalla Regione Veneto.
– maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale dipendente, convenzionato o accreditato;
– maggiore autonomia in materia di gestione del personale del Servizio Sanitario Regionale, compresa la regolamentazione dell’attività libero professionale;
– la Regione può, in sede di contrattazione collettiva integrativa, per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, prevedere incentivi e misure di sostegno, anche mediante l’utilizzo di risorse aggiuntive regionali da destinare in particolare al personale dipendente in servizio presso sedi montane disagiate;
– maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tal fine, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale;
– la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di “specializzazione lavoro” per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione;
– la Regione definisce le modalità per l’inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all’interno delle strutture del Ssn, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Ssn, né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata;
– la Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime;
– maggiore autonomia nell’espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione;
– maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli enti trasversali del Servizio Sanitario Regionale;
– adottare decisioni basate sull’equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi alle quali AIFA dovrà rispondere entro 180 giorni nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull’intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull’equivalenza terapeutica;
– maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi;
– per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.
1 marzo 2018