Le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari potranno fruire anche per il 2018 degli sgravi sui premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail, ma in misura minore rispetto alla percentuale garantita lo scorso anno (45,07% contro il 48,7% del 2017).
Lo ha chiarito l’ istituto assicurativo con la circolare 11/18, pubblicata ieri.
«La decisione – ha fatto sapere l’Inail in una nota- è il risultato degli approfondimenti condotti in sede ministeriale, che hanno concluso che non vi sono elementi che impediscono la fruizione del beneficio». Il provvedimento fa seguito alla nota dello stesso Lavoro del 22 dicembre scorso, con cui era stato comunicata la sospensione, fino a nuove indicazioni, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dl 457/97, provvedimento recepito dall’Inail con la circolare 6/18 del 18 gennaio. Sul tema era intervenuta, infine, la legge 205/17 (Bilancio 2018) che aveva invece confermato il beneficio, ma nella misura del 45,07 per cento. Percentuale – è stato chiarito nella circolare di ieri – a cui i servizi telematici dell’Istituto si sono già adeguati per l’applicazione della riduzione sul premio assicurativo con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Dopo avere ricordato che il termine per il pagamento del premio in autoliquidazione scade oggi, l’Inail ha sottolineato che le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive dovranno provvedere a un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto.
Nella circolare si segnala che il beneficio è applicabile anche ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari in base all’articolo 42 del Dpr 1124/65, i quali fruiranno degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità. Per costoro – ha fatto sapere l’Istituto – sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, le quali verranno recapitate a breve a breve agli interessati.Mauro Pizzin – Il Sole 24 Ore – 17 febbraio 2018
«La decisione – ha fatto sapere l’Inail in una nota- è il risultato degli approfondimenti condotti in sede ministeriale, che hanno concluso che non vi sono elementi che impediscono la fruizione del beneficio». Il provvedimento fa seguito alla nota dello stesso Lavoro del 22 dicembre scorso, con cui era stato comunicata la sospensione, fino a nuove indicazioni, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dl 457/97, provvedimento recepito dall’Inail con la circolare 6/18 del 18 gennaio. Sul tema era intervenuta, infine, la legge 205/17 (Bilancio 2018) che aveva invece confermato il beneficio, ma nella misura del 45,07 per cento. Percentuale – è stato chiarito nella circolare di ieri – a cui i servizi telematici dell’Istituto si sono già adeguati per l’applicazione della riduzione sul premio assicurativo con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Dopo avere ricordato che il termine per il pagamento del premio in autoliquidazione scade oggi, l’Inail ha sottolineato che le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive dovranno provvedere a un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto.
Nella circolare si segnala che il beneficio è applicabile anche ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari in base all’articolo 42 del Dpr 1124/65, i quali fruiranno degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità. Per costoro – ha fatto sapere l’Istituto – sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, le quali verranno recapitate a breve a breve agli interessati.Mauro Pizzin – Il Sole 24 Ore – 17 febbraio 2018