L’Unità organizzativa Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Veneto, nell’imminenza della stagione invernale, ha inviato ai dipartimenti di prevenzione e ai sindaci indicazioni sulla macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo nell’intento di uniformare il comportamento sul territorio e garantire il rispetto della normativa vigente.
Qualora un privato intenda allevare suini (produzione primaria) per l’esclusivo autoconsumo, ricorda la nota, deve comunque rispettare le normative applicabili relative alla sanità animale, all’anagrafe animale, al benessere animale e all’igiene urbana.
La macellazione dei suini allevati per autoconsumo può avvenire presso uno stabilimento di macellazione riconosciuto ai sensi del regolamento Ce 853/2004 oppure, ai sensi dell’articolo 13 del Regio decreto 3298/1928, a domicilio per un massimo di due suini per nucleo familiare.
L’ora della visita e della macellazione dei suini a domicilio deve essere concordata con il veterinario dell’Ulss competente per territorio che deve compiere una completa e accurata ispezione delle carni. A seguito dell’ispezione il veterinario rilascia all’allevatore, che firma per ricevuta, un documento contenente gli esiti dell’ispezione e le eventuali indicazioni relative al consumo delle carni (ad esempio divieto di consumo in attesa dell’esito dell’esame della trichina).
Essendo il suino specie sensibile all’infestazione da trichine deve essere effettuato l’esame per la ricerca del parassita in tutti gli animali macellati in mattatoio e a domicilio.
Nota 497344 del 28.11.2017: macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo
5 dicembre 2017