Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dalla ministra Anna Finocchiaro, a nome del Governo, sull’approvazione del maxi-emendamento sostituivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2960 , Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. La fiducia è arrivata con 149 sì, 93 no, e nessun astenuto. Dopo il via libera finale, che segue al voto degli emendamenti alle tabelle e all’ok alla nota di variazioni al bilancio, il testo passerà alla Camera, dove si attendono una serie di modifiche importanti, anche per la Sanità. L’emendamento governativo recepisce le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale.
L’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con 149 voti favorevoli e 93 contrari, il maxiemendamento interamente sostituivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge di Bilancio. Il testo passa ora all’esame della Camera.
Il testo del maxiemendamento alla legge di Bilancio è pronto per essere trasferito alla Camera. Il provvedimento dovrebbe essere qui oggetto di ulteriori modifiche, probabilmente anche per la sanità, come anticipato oggi dal responsabile sanità del PD Federico Gelli.
In attesa dell’assegnazione del provvedimento alla Commissione Bilancio di Montecitorio, riportiamo di seguito un’analisi comma per comma di tutte le misure di intesse sanitario e sociale.
Comma 75 (Bonus 80 euro)
Nel comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi le parole “24.000 euro” sono sostituite da “24.600 euro”, e le parole “26.000 euro” sono sostituite da “26.600 euro”. Si alzano così gli scaglioni di reddito di chi ha diritto a ricevere il bonus in modo da evitare che questo venga perso a causa dell’aumento dei contratti.
La prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma viene erogata anche per l’anno 2018. La prestazione viene ripartita anche tra gli eredi.
Comma 114 (Rei)
Il beneficio economico del ReI (reddito di inclusione sociale) non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua incrementato del 10%.
Commi da 115 a 118 (Fondo povertà)
La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni nel 2018 (incremento di 35 mln rispetto a legge di Bilancio 2017), a 347 milioni nel 2019 (incremento di 70 mln) e a 352 milioni a decorrere dal 2020.
Il Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del Fondo è inoltre incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
La dotazione del Fondo povertà è determinata in 2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del dlgs n. 147/2017, in 2.545 milioni di euro nel 2019 e in 2.745 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2020. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rei i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 ed in 2130 milioni di euro a decorrere dal 2021.
La quota del Fondo povertà per l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà non potrà essere inferiore al 15%, ma verrà incrementata al 20% a decorrere dal 2020.
Commi da 119 a 121 (Welfare di comunità)
Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni per la promozione del welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali, al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.
Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (Acri) l’impegno a effettuare le erogazioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato.
Commi 146 e 147 (Bous Bebè)
Il bonus viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2018 fino al compiomento del primo anno di età, per un importo pari a 480 euro annui da erogare mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui. L’importo è raddoppiato qualora la condizione economica del richiedente corrisponda ad un valore Isee non superiore a 7.000 euro annui.
Comma 150 (Fondo sostegno caregiver familiare)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Commi da 254 a 256 (Payback farmaceutico)
L’Aifa è tenuta ad adottare la determina avente ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico delle aziende farmaceutiche entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’Aifa conclude entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi reletivi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.
L’Aifa entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica, al Mef e al Ministero della Salute, gli importi a carico di ciascuna azienda a ciascuna regione.
Commi 257 e 258 (Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi)
In via spermentale per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci ?innovativi oncologici.
Comma 259 (Proroga deroga tariffe Ismett – Sicilia)
Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo.
Commi da 260 a 264 (Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn)
Al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
Comma 265 (Tariffe strutture ospedaliere)
Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica, continuano ad applicarsi fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 64 comma 2 del Dpcm 12 gennaio 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018.
Comma 266 (Valorizzazione Irccs)
Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli Irccs, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno delle prestazioni da loro assicurate nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di tetti di spesa.
Comma 267 (Edilizia sanitaria)
Vengono modificati i termini temporali delle misure contenute al comma 310 della legge finanziaria del 2006. Per razionalizzare l’utilizzo delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni, decorsi 30 mesi (in precedenza erano 18) dalla sottoscrizione, si intenderanno risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 36 mesi (in precedenza erano 24) dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.
Comma 268 e 269 (Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie)
Il Ministero della Salute istituisce il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie di cui fanno parte i centri di cura e le rete regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza. Per queste finalità viene autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Comma 270 (Contributo Enpaf da parte di società di capitali in farmacia)
Le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Enpaf annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Comma da 271 a 275 (Agenas)
Viene rideterminata la dotazione organica dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni presso l’Agenzia stessa.
L’Agenas può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione in essere.
Comma 276 (Contributo ricerca malattie del pancreas)
Viene attribuito un contributo economico di 500.000 euro per il 2019 per l’attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione italiana onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas.
Comma da 430 a 432 (Contriburo Regioni a finanza pubblica)
Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
Comma 454 (Superticket)
Viene istituito un fondo strutturale da 60 milioni l’anno per agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie a specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La definizione di soggetti vulnerabili comprenderà le vulnerabilità sociali, legate al reddito, e anche quelle legate a patologie o a soggetti vulnerabili come i minori.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità – 30 novembre 2017