di Stefano Simonetti. La circolare della Ministra Madia del 23 novembre scorso ha dettato delle disposizioni attuative di una parte importante del recente decreto delegato 75/2017, quella sulla stabilizzazione dei precari contenuta nell’art. 20. In particolare nel paragrafo 3.2.8 della circolare si trattano gli aspetti relativi al Servizio sanitario nazionale. Ebbene, in tale sede viene adottata una “disposizione” di particolare importanza in quanto chiarisce il rapporto tra il personale sanitario e le procedure introdotte dall’art. 20 del decreto 75. Il chiarimento non era forse necessario perché la lettura sistematica del lungo art. 20 non lasciava adito a dubbi riguardo all’applicabilità ai soggetti di cui sopra sia delle nuove norme sia di quelle pregresse (il comma 543 della legge 208/2015 che prevedeva concorsi straordinari con riserva) in virtù dell’esplicito richiamo operato dal comma 10. Sennonché le precisazioni fornite dalla Funzione pubblica hanno indotto a ritenere che alla dirigenza sanitaria fosse “estesa” la stabilizzazione diretta di cui al comma 1 dell’art. 20 che, al contrario, è chiaramente esclusa dalle stesse parole “personale non dirigenziale” utilizzate dal legislatore.
In realtà la circolare afferma testualmente che per il personale in questione “è consentito anche il ricorso anche alle procedure di cui all’articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico …..”. Il riferimento generico e indistinto all’art. 20 non abilita a ritenere che alla dirigenza sanitaria sia applicabile la stabilizzazione diretta di cui al comma 1 ma dovrebbe solo costituire la precisazione che il personale sanitario beneficia – come testimonia l’avverbio “anche” – delle norme attuali unitamente alle norme di due anni fa. A norma del comma 11 i benefici derivanti da ambedue i commi sono esigibili soltanto dal “personale tecnico-professionale e infermieristico” , fermo restando che si aspetta ancora di capire chi sia il personale tecnico-professionale (non saranno forse i tecnici “sanitari” ?).
Qualora invece si dovesse trattare di una vera e propria estensione, allora saremmo in presenza di qualcosa che esula dal diritto ed entra a buona ragione nella politica.
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Il Sole 24 Ore – 26 novembre 2017
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