Con dispositivo dirigenziale del 21 novembre, a seguito del rilevamento di ulteriori focolai di Influenza aviaria alta patogenicità H5N8 nelle province di Brescia e di Asti, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario allargare la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) che ricomprende territori in zona ad elevata densità avicola a media densità avicola. In ciascuna zona vengono predisposti controlli differenziati in funzione del rischio sia per l’attività di allevamento che per le movimentazioni. Il nuovo provvedimento modifica e sostituisce il Dispositivo n. 21288 del 20 ottobre 2017, come modificato dal Dispositivo n. 25099 del 3 novembre 2017 e resta in vigore fino al 31 gennaio 2018 a far data dalla sua emanazione.
Nelle ultime settimane sono stati confermati ulteriori focolai di malattia nelle province di Brescia e di Asti – si legge nella nota ministeriale – ed è pertanto necessario allargare la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) già definita nell’Allegato I del Dispositivo DGSAF n. 25099 del 3 novembre 2017. La stessa Commissione europea, vista l’evoluzione della situazione epidemiologica, ha richiesto all’Italia di allargare la Zona Ulteriore di Restrizione già istituita.
Le misure da applicare nella ZUR devono essere modulate in funzione del rischio con particolare riguardo alla densità degli allevamenti avicoli. Pertanto si ritiene necessario ricorrere all’applicazione di quanto previsto all’articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e al controllo dell’accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita una Zona di Ulteriore Restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui agli allegati I (Zona a elevata densità avicola) e II (Zona a media densità avicola) al nuovo provvedimento.
Il Servizio veterinario dell’ASL, nella zona di cui al comma 1, garantisce l’applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:
- censimento del pollame negli allevamenti industriali;
- tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Su tutto il territorio nazionale restano “stringenti” le misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali, con particolare riguardo alle regioni a elevata densità avicola, che dovranno definire un programma di valutazione delle biosicurezza da effettuarsi in tutti gli allevamenti avicoli commerciali.
Dispositivo dirigenziale 21 novembre
Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Protocollo concordato per le movimentazioni di volatili e uova dalla Lombardia e allegato.
22 novembre 2017