Vista la situazione epidemiologica che si è venuta a creare nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto a seguito di conferma della positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole siti nelle province di Mantova e Verona, aree ad elevata densità avicola, il Ministero della Salute ha ritenuto di dover ricorrere all’applicazione delle previsioni di cui all’art. 16, comma 3 e 4, del Decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e limitare l’accasamento di talune tipologia di pollame ritenute a rischio.
A darne notizia è una nota diramata dalla competente Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari con un nuovo dispositivo dirigenziale del 20 settembre che integra e proroga le previsioni di cui al dispositivo dirigenziale Dgasf prot. n. 18012 del 28 luglio 2017.
E’ istituita quindi una zona di ulteriore restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui all’allegato I al nuovo provvedimento. Il Servizio veterinario dell’Asl, in questa zona, garantisce l’applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, di una serie di dettagliate misure elencate nel provvedimento.
Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di pollastre situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell’Asl, dovrà effettuare tamponi tracheali su almeno 20 volatili morti, ogni 21 giorni. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all’Autorità competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.
In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle Asl potranno avvalersi dell’aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l’effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.
Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.
Ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza. Sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR.
In proposito con un’ulteriore nota della Dgsaf il Ministero fornisce alle Regioni indicazioni sull’utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi.
21 settembre 2017