Con una nota del 1° settembre la Direzione generale Sanità animale del Ministero ha fornito nuove indicazioni operative e le regole per la conferma-validazione automatica. Dal 2 settembre la compilazione del modello 4 deve essere effettuata esclusivamente in modalità informatica. Le regole operative fornite dalla Direzione Generale della Sanità Animale ampliano la possibilità, per il proprietario-detentore degli animali, di compilare autonomamente il Modello 4 senza dover attendere la conferma-validazione del Servizio Veterinario. Ne consegue un notevole alleggerimento dei tempi e delle procedure. Sulla base dei riscontri degli operatori e delle autorità locali, le regole potranno essere riviste e modificate.
La nota ministeriale dettaglia la procedura per la generazione del Modello 4 informatizzato, compresa la possibilità di “Blocco assoluto” della generazione del Modello e di “Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione”, rispettivamente per bloccare la generazione del documento o per imporne la validazione del Servizio Veterinario. Le regole sono dettagliate specie per specie: bovini e bufalini, ovini e caprini, suini e avicoli.
La specifica situazione dell’anagrafe equina “purtroppo non consente ancora un efficace allineamento tra le informazioni contenute nella BDE e quelle della BDN in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato”. Questo fatto potrebbe causare la circostanza che in BDN un dato animale non sia presente nel registro dell’allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il Modello 4. In questo caso, “bisognerà caricare l’animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione Registrazione capi in BDN dalla Banca dati Equidi BDE) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l’animale tramite la funzione Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati)”.
Minsalute ulteriori indicazioni Modello 4
4 settembre 2017