Con Ordinanza del ministero della Salute del primo agosto, pubblicata sul Bur del 28 agosto è stata prorogata di dodici mesi e modificata dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Nel valutare necessario mantenere le misure di carattere generale già previste, la nuova Ordinanza apporta alcune modifiche all’articolato in particolare attraverso un rafforzamento dei controlli.
“La Asl competente per territorio – si legge nella nuova ordinanza – garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti”.
Si prevede poi che nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l’utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.
Per il rispetto del divieto di doping e dei requisiti di accesso degli equidi alle manifestazioni, gli organizzatori delle manifestazioni adottano un regolamento recante le procedure per i controlli, secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Fise.
L’ordinanza dispone che siano “escluse dal campo di applicazione le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal Coni attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dall’ordinanza”.
30 agosto 2017