Il cumulo gratuito dei contributi pensionistici spezzettati in più gestioni ed in particolare di quelli maturati nelle casse professionali, come è la condizione di molti medici e veterinari iscritti fin dall’inizio della loro professione all’Enpam o all’Enpav, e la possibilità di anticipare il pensionamento mediante l’utilizzo dell’Ape volontaria, sono le due importanti novità introdotte dall’ultima legge di stabilità, ma non ancora giunte alla fine del loro iter regolamentare. Per quanto attiene le Casse di previdenza private, prosegue l’attesa di conoscere le modalità di applicazione e di distribuzione dei costi dell’operazione del cumulo non oneroso dei contributi già versati in passato dai professionisti.
La legge n. 236/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017, è stata dibattuta nelle settimane passate sia in sede ministeriale che parlamentare con diverse interrogazioni, sia fra le stesse Casse e l’Inps. Il ministero dell’Economia è stato chiamato a chiarire i contorni dell’operazione e a comunicare se c’è, o meno, adeguata copertura finanziaria e se, come da qualcuno adombrato, sono necessari ulteriori fondi per assicurare quanto è stato stabilito dalla legge. Inoltre, sarà importante verificare se verrà o meno confermato l’orientamento emerso da alcune parti di utilizzare il cumulo esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo. In pratica all’Inps spetterebbe di pagare l’anticipo della pensione, e le Casse interverrebbero liquidando le quote, a partire dall’anno di pensionamento fissato nel proprio, specifico regolamento. Quel che è certo è che gli Enti privati dovranno sottoscrivere convenzioni con l’Istituto pubblico concernenti le modalità attuative e di pagamento degli assegni. E dovranno anche stilare delle delibere da sottoporre ai ministeri vigilanti (oltre a quello del Welfare, a quelli dell’Economia e della Giustizia) sull’applicazione della disciplina del cumulo gratuito dei contributi per fornire indicazioni utili agli iscritti che volessero aderire.
Anche per l’ Ape volontaria bisognerà attendere le prime settimane di settembre. Vi è, infatti in particolare un ritardo per l’avvio dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica.
Il testo del decreto attuativo (Dpcm) è stato modificato dopo le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, ma è ancora in attesa della firma del Presidente del Consiglio per poi tornare alla Corte dei conti. Ci sarà bisogno, poi, di una circolare dell’Inps per spiegare tutti i dettagli operativi. Per la piena operatività servirà anche la pubblicazione della convenzione con Abi e Ania, in cui verrà confermato il costo finale del prestito ponte. il Taeg dovrebbe essere del 3,2 % circa. L’Ape volontaria è prevista retroattiva, per il riconoscimento del diritto dal 1° maggio scorso.
Una volta in vigore, la prestazione potrà essere richiesta dal lavoratore a cui mancano non più di tre anni e sette mesi per raggiungere la pensione di vecchiaia (nel 2018 l’età è fissata a 66 anni e sette mesi) e possa vantare almeno venti anni di anzianità contributiva nell’Assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa (ex Inpdap) nonché nella gestione separata dell’Inps. L’assegno sarà pagato per dodici mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Le somme percepite nel periodo transitorio, cioè tra l’accesso all’Ape volontaria e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, dovranno essere restituite in un periodo massimo di venti anni, a partire dal pensionamento. A fronte del prestito, è necessario anche stipulare un polizza che copra il rischio di premorienza del lavoratore affinché sia garantita l’estinzione dell’eventuale debito che, pertanto, non graverà sui titolari di pensione ai superstiti.
Insieme alla domanda di Ape deve essere presentata anche la domanda di pensione. Domanda che diventa irrevocabile una volta perfezionato il contratto di prestito, salvo che non sia stato esercitato il diritto di recesso.
Claudio Testuzza – Il Sole 24 Ore sanità – 30 agosto 2017