È approdato in Gazzetta Ufficiale, n. 189 del 14 agosto 2017, il Ddl Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124). Dopo due anni di lavori parlamentari, e accese polemiche, il provvedimento che rivoluziona il mondo delle farmacie prevedendo l’ingresso delle società di capitali ha ricevuto il via libera, con voto di fiducia, in quarta lettura (146 voti favorevoli e 113 contrari), il 3 agosto scorso al Senato.
Ecco le norme di interesse sanitario contenute nel disegno di legge
Commi da 17 a 19. Vengono modificati gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio.
Comma 150. Sulle professioni regolamentate è previsto in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale).
Comma 152. Si obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.
Commi da 153 a 156. Qui si affronta l’esercizio dell’attività odontoiatrica. Si prevede innanzitutto che esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è inoltre consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Comma 157. Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all’albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l’idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
Comma 158. Viene fissato il tetto per l’ingresso delle società di capitali indicato in non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. Ciò vuol dire, come ha subito sottolineato la Fofi , che il tetto del 20% non si riferisce quindi ad una soglia limite regionale ma esclusivamente al tetto massimo che ogni singola società di capitali può acquisire in una determinata regione. In sostanza, secondo l’ordine dei farmacisti, non c’è alcun limite alla potenziale trasformazione di tutte le farmacie italiane in società di capitali, “aprendo quindi la strada – dice la Fofi – a un vero e proprio oligopolio che nuocerà al servizio di assistenza farmaceutica e pregiudicherà autonomia e indipendenza della professione”.
Comma 159. Si prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Comma 160. Modificata la norma sull’obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che l’obbligo riguarda anche le variazioni dell’identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia).
Comma 161. Per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentito il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro. Per l’ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
Comma 162. Si prevede che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).
Comma 164. Nuove regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 166. Le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente all’ordine provinciale dei farmacisti e all’informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
Quotidiano sanità – 15 agosto 2017