Con dispositivo dirigenziale del 28 luglio il direttore generale Sanità animale del Minsalute, Silvio Borrello, ha disposto ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità di sottotipo H5N8
La decisione a fronte della situazione epidemiologica che si è venuta a verificare sul territorio delle Regioni Lombardia e Veneto a seguito di conferma della positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole siti nelle Province di Mantova e Verona, aree ad elevata densità avicola, a far data 20 luglio 2017 con la conferma di 5 focolai di malattia. La Direzione ministeriale ritiene quindi indispensabile riattivare le misure di controllo e di biosicurezza già adottate con dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’istituzione di una zona ulteriore di restrizione (Zur) attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati. E’ necessario ricorrere pertanto all’applicazione di quanto previsto all’articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e limitare l’accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio.
Per quanto concerne i prelievi da fare nelle aree della Regione del Veneto fuori dalla Zur, oltre ai prelievi nelle galline ovaiole (per la produzione di uova da consumo) di cui all’art 2, comma 2 del nuovo provvedimento (monitoraggio mediante prelievo di 5 volatili morti ogni 3 settimane), si evidenzia che restano vigenti i controlli precarico nei tacchini da carne destinati al macello di cui alla nota dell’Unità organizzativa Veterinaria della Regione Veneto del 20 luglio scorso.
L’invio al macello dei tacchini da carne è subordinato al prelievo di 20 tamponi tracheali (TT) per capannone (fino ad un massimo di 60 prelievi) nelle 72 ore precedenti il primo carico.
Per tutto quanto il resto, fatta eccezione che per i provvedimenti più restrittivi da applicarsi nelle zone di restrizione (Zp e Zs) dei focolai di Influenza aviaria si applica quanto riportato del nuovo dispositivo dirigenziale.
31 luglio 2017