La Direzione ministeriale della Sanità animale e Farmaci veterinari ha inviato alle Regioni un elenco dei centri che risultano in possesso di specifiche autorizzazioni per la detenzione di animali appartententi a specie selvatiche, fornito dal Ministero dell’Ambiente, chiedendo alle aziende sanitarie di assicurare l’esatto adempimento di attività di vigilanza sanitaria e di controllo, anche ai fini della verifica delle condizioni di mantenimento degli animali, in particolare, del benessere animale tenuto conto delle esigenze etologiche di specie. Inoltre il Direttore generale Silvio Borrello chiede alle Regioni di integrare l’elenco inserendovi i centri mancanti.
In premessa si afferma che, nel corso delle diverse attività istituzionali la Direzione ha evidenziato che in molti casi la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche avviene presso strutture prive di specifiche autorizzazioni e in assenza di requisiti sufficienti sufficienti a prevenire la diffusione di malattie infettive, ivi comprese quelle a carattere zoonosico, e a garantire il benessere animale.
Tali centri sono considerati “impianti speciali” dal Regolamento di Polizia Veterinaria (art 24, Capo V, DPR 320/54) da sottoporre a vigilanza veterinaria, proprio in quanto possono costituire un pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive.
La Direzione ministeriale ritiene opportuno che nel suddetto Regolamento di Polizia Veterinaria debbano essere incluse, ai fini della vigilanza veterinaria permanente, nonchè ai fini autorizzativi, altre fattispecie quali:
– i centri di recupero di animali selvatici disciplinati dalla Legge 157/92
– luoghi e strutture che detengono animali selvatici (negozi, mostre, fiere, mercati)
– mostre faunistiche
– falconeria
-altre strutture che detengono animali appartenenti a specie selvatiche a prescindere che vengano esposti al pubblico o meno.
Tutte queste strutture devono garantire l’assistenza medico veterinaria per tutti gli animali presenti formalizzata a fini autorizzativi agli organi sanitari competenti per territorio.
Per quanto riguarda il benessere animale, in assenza di indicazioni specifiche, la valutazione deve essere effettuata attraverso un’interpretazione estensiva della norma relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici di cui al Dlvo 73/2005, garantendo loro i fabbisogni psico-fisico-comportamentali necessari alla specie.
La infine detta le disposizioni per i Cras e il ruolo del medico veterinario.
Nota Dgsaf Vigilanza sanitaria su concentrament di animali selvatici
Ufficio stampa Sivemp Veneto – 5 maggio 2017