Intesa in Stato-Regioni e Unificata sulle nuove regole per valutazione delle performance anche nel Servizio sanitario nazionale. Il contratto stabilirà la quota per i premi tra le risorse destinate al trattamento economico accessorio sia per le performance organizzative che individuali e fisserà criteri per garantire la differenziazione dei giudizi e la reale diversificazione dei trattamenti economici. I cittadini daranno il loro giudizio che entrerà nella valutazione e a decidere sarà l’Organismo indipendente di valutazione.
Cambiano le regole della valutazione delle performance anche nel Servizio sanitario nazionale con lo schema di decreto legislativo messo a punto nell’ambito dei decreti applicativi della riforma Madia per modificare il Dlgs 150/2009 (legge Brunetta) e su cui le Conferenze Stato-Regioni e Unificata hanno espresso l’intesa nella loro ultima riunione di ieri.
Niente più quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, niente più fasce di merito – alta, media e bassa -, niente strumenti per premi extra. Il riferimento nel niuovo testo è anche all’articolo 19 del Dlgs 150 per quanto riguarda i meccanismi di distribuzione delle risorse per le performance, ma l’articolo 19 originario del Dlgs 150 (dove c’erano le fasce percentuali del 25%, 50% e 25% rispettivamente alta media e bassa per assegnare le risorse) è del tutto riscritto dal nuovo decreto.
Il testo ora prevede che il contratto stabilisca tra le risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performancela quota destinata alle performance organizzative e individuali e fissa criteri per garantire che alla differenziazione dei giudizi corrisponda la reale diversificazione dei trattamenti economici.
Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è in riferimento alla retribuzione di risultato. Il nuovo articolo stabilisce anche che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delleperformance organizzative e lo fanno sia comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attivltà e per i servizi erogati – come lo stabilirà lo stesso Organismo – sia attraverso sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi,
E’ previsto anche che i risultati della rilevazione del gradimento dei cittadini e degli utenti siano pubblicati una volta l’anno sul sito dell’amministrazione e siano valutati dall’Organismo indipendente di valutazione nell’ambito della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e in particolare per la Relazione sulla performance.
Il Dlgs che modifica la legge “Brunetta”
Leggi tutto su Quotidiano sanità – 7 aprile 2017