A fine 2016 il Consiglio dell’Anac, con Delibera n.1388 escludeva la dirigenza sanitaria dagli obblighi inerenti le dichiarazioni reddituali e patrimoniali, salvo poi controvertire le proprie affermazioni nel giro di poche settimane approvando le “Linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del dlgs 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del dlgs 97/2016”.
“Che tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari con incarichi di struttura (complesse e semplici) debbano ottemperarle pur non avendo quasi mai altre responsabilità se non quelle professionali, sembra una cantonata nell’applicazione della legge” aveva dichiarato il Presidente di Fvm Aldo Grasselli alla lettura del documento.
Oggi un parere dello studio legale Fvm conferma le prime impressioni e dichiara illegittima la “rilegificazione” operata dalle linee guida che, in quanto tali, non hanno certo valore di legge e pertanto non possono modificare alcuna norma. Peraltro la norma è chiara e dunque deve essere applicata “alla lettera”, senza alcuna interpretazione.
In definitiva, negli Enti del Ssn, grava attualmente l’obbligo, ex Dpr 62/2013 art. 13 comma 3, esclusivamente di fornire all’Amministrazione “le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge” (dichiarazioni comunque oscurate per tutto ciò che non riguarda lo stato patrimoniale immobiliare e mobiliare), certamente sui dirigenti titolari di incarico di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, e assai discutibilmente anche sui dirigenti veterinari e medici titolari di incarico di direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa e responsabile di struttura semplice; si tratta di un’ipotesi comunque non condivisa da Fvm con il conforme supporto dell’ufficio legale.
In ogni caso, poiché la legge non prevede in alcun modo la pubblicazione di informazioni reddituali e patrimoniali dei dirigenti sanitari, nessuna Amministrazione potrà legittimamente né divulgare né pubblicare le stesse, senza poter essere oggetto, nel caso, di ogni possibile stigmatizzazione anche in sede giurisdizionale.
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30 marzo 2017