Da Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute interviene con una nota di precisazioni in merito all’accesso degli animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio. Le disposizioni, inviate a tutti i servizi veterinari regionali, arrivano in risposta a una nota della Regione Lombardia del 20 marzo scorso in cui venivano chiesti lumi sulla possibilità e le condizioni per permettere l’accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio, in particolare esercizi di alimenti della grande distribuzione organizzata. La nota ministeriale richiama il regolamento 852/04 che dispone: “Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)”.
L’accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio, si legge nella nota del Ministero, a firma del dottor Pietro Noè, “le uniche esclusioni sono previste solamente per i ‘cani guida’ per non vedenti (legge 14 febbraio 1974, n. 37) e per i cani impiegati dalle forze dell’ordine”.
Considerato quanto previsto dal regolamento europeo citato, l’accesso presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali l’animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti ovvero in locali interni all’esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici oppure in spazi all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali abbiano previsto di autorizzare l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, la nota ministeriale richiede che in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati nel regolamento, l’operatore del settore alimentare debba prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.
28 marzo 2017