Fortemente sponsorizzato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, il cumulo gratuito dei contributi è entrato a far parte del pacchetto previdenziale contenuto nella Legge di Bilancio 2017. La novità consentirà anche di maturare il diritto a una pensione, non solo a renderla più consistente. Si tratta praticamente della riedizione del «cumulo contributivo» già operativo dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilità di quell’anno (numero 228/2012). Ne potranno fruire tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione separata, nonché (ripescati per ultimo) i professionisti iscritti alle Casse private. Si allarga così il raggio d’azione in materia, che insieme alla totalizzazione e alla ricongiunzione rappresenta una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni.
Insomma, con il nuovo cumulo si potrà sfruttare l’intero patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attendere l’apertura della famosa «finestra» di 19 (o 22) mesi prevista per la totalizzazione.
Che cosa cambia
Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 1° gennaio 2017:
1) abrogazione della condizione dell’assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
2) possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto sino al 2016) al raggiungimento dei previsti requisiti, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018.
Il nuovo cumulo, quindi, sarà utilizzabile per sommare tutti gli spezzoni contributivi (altrimenti persi), presenti in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali da una parte concorreranno a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianità ecc.); dall’altra contribuiranno a elevare l’importo della prestazione.
Inoltre, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
Calcolo pro-quota
La pensione liquidata con il cumulo sarà unica, e cioè pagata dall’Inps con un solo assegno. Un trattamento derivante dalla somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato, secondo i criteri delle diverse gestioni coinvolte (calcolo «pro quota») in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati, e in base alle rispettive regole di calcolo (contributivo/retributivo).
Per la revoca della vecchia scelta c’è tempo un anno. Il nuovo cumulo potrà risultare conveniente a qualche lavoratore che si sia avvalso della ricongiunzione (oggi onerosa), oppure della totalizzazione. Per questa ragione, è prevista la possibilità di far marcia indietro sulla decisione, a quanti intendano avvalersi della nuova facoltà per cui non sono previsti oneri. A richiesta sarà consentito il recesso e riconosciuto il rimborso di quanto versato, solo però nei casi in cui non ci sia stato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione dell’onere già pagato verrà effettuato a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza interessi.
Per le richieste di recesso è previsto il termine di un anno (entro il 2017). In ogni caso, la restituzione non sarà possibile nell’ipotesi in cui l’interessato abbia già ottenuto la liquidazione della pensione. Allo stesso modo, anche chi abbia fatto richiesta di totalizzazione contributiva potrà rinunciarvi, per potersi avvalere del cumulo, sempre a patto che il procedimento non sia concluso.
Corriere Economia – 6 febbraio 2017