Si tiene conto di tutta l’anzianità contributiva quando i periodi di lavoro ante 1996 sono collocati nel pubblico. I lavoratori destinatari del metodo contributivo tornano al centro dell’attenzione dell’Inps con la circolare 10/2017 pubblicata ieri. Dopo la fusione dell’Inpdap e del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti nell’Inps, l’istituto precisa ulteriormente i criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, al fine di individuare con esattezza e univocamente le persone che si vedranno calcolare l’assegno pensionistico con le regole contributive. Già lo scorso anno, con la circolare 58/2016, l’Inps aveva fornito delle prime indicazioni, anche con riferimento all’applicazione del massimale contributivo. I lavoratori, assunti dopo il 31 dicembre 1995, versano i contributi fino al raggiungimento del massimale che, per il 2017, è fissato a 100.324 euro annui. L’eccedenza non è pensionabile. Tuttavia l’esatta individuazione del sistema di calcolo si correla alle tipologie di pensione cui i lavoratori possono accedere.
Basti pensare che, con la riforma del 2011, costoro possono accedere alla pensione anticipata con 63 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi a condizione che il primo importo dell’assegno risulti non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (controvalore pari a 1.254,60 euro). Tale prestazione è preclusa ai soggetti (ex) retributivi e misti.
Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione esclusiva (tra cui l’ex Inpdap) la circolare precisa che un lavoratore, con contribuzione presso la Cassa Stato e che abbia ulteriori periodi presso le altre Casse pensioni (enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari), si vedrà applicare il calcolo in funzione dell’anzianità complessivamente maturata entro il 31 dicembre 1995, a prescindere che la contribuzione sia disponibile o abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico.
Al contrario, la presenza di contribuzione accreditata prima del 1996 in una forma assicurativa obbligatoria (come l’Inps) o sostitutiva del regime generale (come l’ex Inpdai) con contribuzione successiva al 1995 presso la gestione dipendenti pubblici comporterà un criterio di calcolo totalmente contributivo in relazione ai periodi prestati nel pubblico impiego.
Pertanto i trattamenti contributivi conseguibili saranno, oltre quella già citata, la pensione di vecchiaia con 66 anni e sette mesi di età con almeno venti anni di contributi a condizione che il primo importo di pensione sia superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (controvalore 672,11 euro). In mancanza dei venti anni, saranno sufficienti solo cinque anni di contribuzione effettiva, ma la pensione sarà messa in pagamento a 70 anni e sette mesi.
In assenza del requisito anagrafico, la pensione anticipata potrà essere raggiunta con 41/42 anni e dieci mesi di contributi. I requisiti anagrafici saranno aggiornati dal 2019 con gli ulteriori adeguamenti legati alla speranza di vita.
Con riferimento all’accertamento dell’anzianità contributiva alla fine del 1995 per gli iscritti al Fondo dello spettacolo e degli sportivi professionisti, che possono far valere anche periodi assicurativi presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, l’Inps puntualizza che occorrerà far riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate, computando ai fini del diritto i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente. Tale differenza di computo dei periodi è dovuta al fatto che, per queste gestioni, è prevista la totalizzazione gratuita (diversa dalla totalizzazione nazionale) della contribuzione presente nelle diverse gestioni finalizzata alla liquidazione di un unico trattamento pensionistico a carico della gestione ove risulti un prevalente montante di contribuzione.
Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore – 25 gennaio 2017