Con il 2017 cambiano alcune cose per le visite fiscali. Come ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’, per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia: il medico può essere mandato direttamente dall’Inps, a campione, per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall’amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico. Nel 2017, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18. Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all’Inps dal medico curante. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare, appena possibile, la malattia al datore di lavoro (il tempo massimo entro cui avvertire l’azienda è stabilito dai contratti collettivi) e a recarsi immediatamente dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.
Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre 1 giorno di ritardo dal verificarsi della patologia; inoltre, su richiesta del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall’azienda stessa, tramite il sito dell’Inps.
Proprio in virtù dell’informazione in tempo reale, è possibile l’invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dell’Inps, nell’ambito dei controlli a campione. Qualora il medico fiscale si presenti al di fuori delle fasce orarie di disponibilità, e non reperisca il malato, quest’ultimo non può subire sanzioni disciplinari. Ricordiamo che chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo.
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria. Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie. Per giustificare l’assenza alla visita fiscale, in questi casi, il lavoratore deve preavvertire il datore o l’amministrazione, indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.
Il Messaggero – 23 gennaio 2017