Il 28 dicembre 2016 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria, ha confermato una positività per virus influenzale tipo A, sottotipo H5N5, in organi prelevati da un fischione selvatico, specie simile alle anatre, ritrovato morto a Grado, presso la Valle Artalina, in provincia di Gorizia. Le analisi hanno confermato che si tratta di virus ad alta patogenicità (HPAI). Considerata la grave situazione epidemiologica europea, legata alla circolazione di virus influenzale H5N8 ad alta patogenicità in numerosi Stati membri (Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Svizzera, Ungheria e Svezia) per un totale di 498 casi, di cui 214 nel pollame domestico e 247 nell’avifauna selvatica, in data 9 novembre e 7 dicembre 2016 il Ministero della salute aveva già emanato disposizioni per il rafforzamento delle attività di vigilanza veterinaria permanente.
Con particolare riferimento alla verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti industriali di pollame, raccomandando di mantenere al chiuso il pollame nelle aree densamente popolate.
In aggiunta a ciò, il 30 dicembre 2016, lo stesso Ministero ha emanato una altre misure di controllo straordinarie, con la sospensione immediata della deroga al divieto di utilizzo nell’attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi su tutto il territorio nazionale.
Le nuove disposizioni
E’ immediatamente sospesa la deroga al divieto di utilizzo nell’attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi su tutto il territorio.
Le Regioni e le Province autonome garantiscono un elevato livello di vigilanza veterinaria permanente dell’influenza aviaria e, in particolare, tramite i Servizi veterinari delle Asl, assicurano la verifica dell’applicazione da parte degli allevatori delle misure di biosicurezza di cui all’allegato A dell’Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche.
Su tutto il territorio nazionale i detentori e i proprietari del pollame allevato garantiscono l’applicazione delle suindicate misure di biosicurezza e, in particolare, che:
a) sia mantenuta una netta separazione tra il pollame domestico e selvatico, sia a livello commerciale sia rurale ed, in particolare, che gli animali presenti negli allevamenti all’aperto siano tenuti all’interno dei capannoni (galline ovaiole free-range, biologiche, oche e anatre, svezzatori, etc.); nel caso in cui non fosse possibile detenere il pollame al chiuso, per gravi motivi di benessere animale, le aree di alimentazione e abbeveraggio del pollame non devono essere accessibili ai volatili selvatici;
b) sia vietato l’ingresso all’area di allevamento alle persone estranee;
c) per quanto possibile, sia impedito agli automezzi di trasporto mangime, di accedere all’area circostante i capannoni;
d) sia proibito l’accesso all’area di allevamento agli automezzi del ritiro dei morti e della pollina;
e) siano stoccati in depositi chiusi e coperti i materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) e le attrezzature d’allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.),;
f) siano attuate misure straordinarie di pulizia e disinfezione in particolare degli automezzi che devono necessariamente accedere all’azienda. È necessario assicurarsi che i prodotti disinfettanti siano efficaci nei confronti del virus e che siano utilizzati alle concentrazioni previste dalla Ditta produttrice;
g) siano registrate accuratamente tutte le entrate e le uscite di persone, automezzi e animali, negli allevamenti a carattere commerciale;
h) sia adeguatamente informato in merito al rischio di introduzione del virus influenzale e sulle misure di biosicurezza che devono essere adottate il personale che lavora presso l’azienda o che in qualsiasi modo abbia accesso all’area di allevamento,.
Negli allevamenti di tacchini da carne, di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di oche e anatre, i Servizi veterinari delle Asl, al momento del sopralluogo per la verifica dell’applicazione del presente provvedimento, verificano i registri di mortalità e di assunzione di alimento, nonché effettuare controlli virologici con il prelievo di 20 tamponi, sia tracheali sia cloacali, per allevamento, distribuiti nei diversi capannoni.
Le regioni e province autonome destinatarie del provvedimento, informano i rispettivi Assessorati Caccia e pesca, in merito alla situazione epidemiologica attuale nonché sulla necessità di conferire agli Izs, esemplari di avifauna trovati morti, con particolare riferimento alla presenza di mortalità anomala (più di un soggetto nella stessa zona di rilevazione) di anatidi selvatici ai fini delle attività di sorveglianza passiva nei confronti dell’influenza aviaria.
Il disposito dirigenziale 30 dicembre 2016 Influenza aviaria. Misure di controllo straordinarie e rafforzamento della vigilanza permanente. Sospensione temporanea all’utilizzo in deroga dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi
Le pagine sull’Influenza aviaria del sito della Commissione europea.
31 dicembre 2016