La Direzione generale Sanità animale del Minsalute, facendo seguito alla nota relativa all’elenco delle province italiane risultanti “territorio stagionalmente libero per Blue tongue” per il 2016-2017, specifica che le movimentazioni dei capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da detti territori sono consentite nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento CE 1266/2007. In particolare, la norma comunitaria, all’Allegato III, tra le altre condizioni per le movimentazioni in deroga, alla parte A punto 4, dispone la permanenza dei capi da movimentare in una zona stagionalmente libera da vettori per almeno 14 giorni, trascorsi i quali gli animali devono essere sottoposti ad un test PCR con esito negativo. Per quanto riguarda le movimentazioni verso i territori stagionalmente liberi, analogamente alle movimentazioni che prevedono la partenza o il transito attraverso le stalle di sosta, ancorché ricadenti in territori stagionalmente liberi, le stesse sono consentite nel rispetto delle condizioni previste dalle attuali disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Blue tongue.
Fatte salve particolari esigenze di spostamenti che saranno valutate caso per caso dalla stessa Direzione genrale ministeriale di concerto con il CESME.
Relativamente all’attività di sorveglianza sierologica sui capi sentinella di cui al vigente piano di controllo nazionale, non si ritiene opportuno procedere con la sospensione della stessa tenuto conto della attuale situazione epidemiologica in continua evoluzione. Allo stesso modo, la continuità dell’attività di sorveglianza entomologica è indispensabile ai fini dell’analisi dei dati per l’inserimento o meno nell’elenco delle province stagionalmente libere da vettori.
23 dicembre 2016