La legge di Bilancio prevede dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Riteniamo che la disposizione risulterà molto attrattiva per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria (si pensi ai lavoratori dipendenti che hanno poi aperto partita Iva e viceversa). Il cumulo gratuito risulta infatti molto vantaggioso rispetto alle due alternative oggi disponibili in caso di percorso lavorativo con contribuzioni diversificate: la ricongiunzione e la totalizzazione. Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata: il primo richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individuale (in funzione dell’età e dei periodi da ricongiungere), il secondo utilizza il solo metodo contributivo incidendo pertanto sulla prestazione (rispetto al più vantaggioso pro-rata retributivo).
Data la gratuità del cumulo per il pensionando, il differenziale a lui favorevole non può che essere posto a carico della gestione previdenziale interessata.
In questo senso appare opportuno approfondire il tema delle coperture finanziarie per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti privatizzate. Si tratta di enti previdenziali privatizzati nel 1995, o nati già privati nel 1996, che svolgono una funzione pubblica consistente nell’erogazione dell’assistenza e previdenza obbligatoria a favore di determinate categorie di liberi professionisti.
La natura privatistica conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziarie. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di una loro «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo.
Tra le varie misure di controllo e vigilanza, rispetto alla funzione pubblicistica espletata, vi è quella della verifica periodica dei bilanci tecnico attuariali a 30 e 50 anni, al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle singole gestioni. In tal senso, a una prima lettura della norma non si riesce bene a comprendere se la copertura dell’onere di competenza delle gestioni dei liberi professionisti andrà a carico delle stesse, oppure se i riferimenti al definanziamento del fondo per esigenze indifferibili (per circa 200 milioni nei primi tre anni) debbano intendersi a copertura dell’onere a carico delle Casse.
In quest’ultimo caso sarà necessario capire le modalità con cui lo Stato potrà agire considerato che a questi ultimi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nel caso in cui le coperture facciano riferimento solo all’Inps e non alle Casse, il provvedimento andrebbe a incidere sui bilanci futuri delle Casse come elemento esogeno e pertanto in maniera antitetica rispetto all’impianto normativo della riforma 335 del 1995: in tal caso sarà comunque necessario che le singole Casse provvedano ad aggiornare prontamente i loro bilanci tecnici in senso peggiorativo al fine di valutare l’incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo.
Vi sono anche altri temi che necessiterebbero di approfondimenti o chiarimenti: ad esempio le valutazioni finanziarie e attuariali fatte per stimare l’impatto della modifica introdotta nonché le modalità di coordinamento tra le diverse norme (per esempio la norma disciplina la modalità di recesso per i lavoratori dipendenti e non anche per i liberi professionisti che hanno ancora in essere un piano di dilazione dell’onere di ricongiunzione). (Alessandro Trudda)
Cumulo anche per l’anticipata. La legge di bilancio amplia le possibilità di chiedere gratis un trattamento unitario per le contribuzioni in diverse gestioni
La legge di Bilancio per il 2017 apporta innovazioni al cumulo dei contributi introdotto dalla legge 228/2012. Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni Inps (ex Inpdap, ex Ipost, gestione separata), ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi.
Il risultato del cumulo consiste nella possibilità per i richiedenti di ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo della contribuzione accantonata nelle diverse gestioni o fondi, che parteciperanno pro quota alla definizione della pensione. Rispetto alla previgente versione, viene definitivamente archiviato il requisito che ne aveva fortemente limitato l’utilizzabilità: il cumulo in base alla legge 228/2012 era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato 20 anni di contribuzione presso una delle gestioni pensionistiche da cumulare (contribuzione Inps e forme sostitutive/esclusive).
Ora con il cumulo sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi.
Il cumulo continua a differenziarsi rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 (dialogo fra gestioni Inps) e dalla legge 45/1990 (dialogo fra Inps e Casse professionali), per la totale gratuità dell’operazione, oltre che per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributivo, richiesto dall’altra opzione di cumulo del Dlgs 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 1995.
La legge di Bilancio allarga dunque l’area di azione del cumulo (accesso a pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, secondo i requisiti previsti dalla legge 214/2011), anche se sembra di potere desumere che l’opzione di cumulo non sarà accessibile anche per raggiungere i requisiti agevolati per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) o per gli addetti a lavori usuranti (quota 97,6) introdotti dalla stessa legge di Bilancio.
Se il nuovo cumulo condividerà con la totalizzazione prevista dal Dlgs 42/2006 la capacità di richiamare anche i contributi delle Casse professionali, sarà solo quest’ultima a comportare l’integrale ricalcolo della pensione con metodo contributivo, a meno che l’aspirante pensionato non abbia già acquisito i requisiti autonomi di pensione presso una delle posizioni totalizzate. Si deve inoltre tenere conto di come l’accesso a pensione in totalizzazione, pur se con requisiti di partenza ridotti (65 anni per la vecchiaia e 40 anni di contributi per la pensione di anzianità), sconti l’adeguamento a speranza di vita (7 mesi al 2016) e una lunga finestra di attesa prima di percepire l’assegno (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), mentre il cumulo permette la decorrenza della pensione secondo la disciplina post-Fornero, dunque senza alcuna finestra di attesa e con accesso a pensione nel mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. La totalizzazione sembra dunque rivelarsi l’opzione meno attrattiva sia sul piano della massimizzazione dell’assegno pensionistico, sia su quello del timing del materiale conseguimento.
Le due ricongiunzioni onerose (legge 29/1979 e legge 45/1990) continueranno a essere poi le uniche modalità per avere il diritto ad alcuni accessi anticipati a pensione già previsti dal nostro ordinamento (opzione donna o ancora l’accesso per i nati entro il 1952 in base al comma 15 bis, articolo 24, della legge 214/11). Rispetto alla prima versione della manovra, permane qualche dubbio interpretativo. Infatti, il nuovo testo non specifica più i termini di efficacia del nuovo cumulo, che nella vecchia formulazione decorrevano «dall’entrata in vigore» della legge di Bilancio, mentre nel testo definitivo non c’è più tale clausola.
Infine, nel comma 198 dedicato alle norme transitorie, viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento delle domande di totalizzazione solo se non ancora perfezionate; allo stesso modo, per chi aveva già attivato una ricongiunzione in base alla legge 29/1979, il cumulo sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute. Di eventuali ricongiunzioni fra gestioni Inps e Casse professionali non c’è alcuna menzione, lasciando intendere che chi ne avesse già ricevuto l’autorizzazione, non potrà rioptare per il cumulo.
La norma chiarisce, infine, che per i dipendenti pubblici che ricorreranno al cumulo l’erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.(Antonello Orlando)
10 dicembre – IL Sole 24 Ore