Con la nota ministeriale del 7 dicembre la Direzione generale Sanità Animale del Ministero ha fornito un aggiornamento sulla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 in Europa e le e indicazioni operative per l’attuazione dei controlli di monitoraggio a destino e verifica misure di biosicurezza. La nota fa seguito alla precedente nota emanata in data 9 novembre, subito dopo il primo focolaio di H5N8 notificato dall’Ungheria, e indica le necessarie misure straordinarie di monitoraggio e controllo al fine di scongiurare l’eventuale introduzione del sierotipo sul territorio nazionale. La nota ministeriale fornisce un aggiornamento della geografia europea del virus. Dopo aver interessato l’Ungheria, il virus altamente patogeno H5N8, si è diffuso attraverso i volatili selvatici – presumibilmente nel corso della migrazione – in Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia e Svizzera (la mappa).
Da qui la necessità di disporre ulteriori indicazioni operative. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola (Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza (ex Ordinanza 26 agosto 2005 – le cui deroghe sono sospese). La nota dettaglia le azioni in capo alle autorità e ai proprietari/detentori affichè questi ultimi segnalino prontamente ai Servizi Veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e/o variazioni nel consumo di acqua e mangime.
Gli Uvac dovranno richiedere che gli operatori primi destinatari delle partite di pollame, provenienti da Stati Membri con focolai confermati nel pollame, notifichino con 48 ore di anticipo l’arrivo delle partite a destino. Inoltre, le partite di pollame provenienti da aziende situate dai medesimi Stati Membri andranno sottoposte a controlli a sondaggio da parte dell’autorià competente che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e per il periodo necessario all’espletamento dei controlli. Non sono ricomprese le partite di pollame destinato direttamente alla macellazione.
La Direzione ministeriale informa inoltre che gli operatori che intendono introdurre pollame dagli Stati Membri interessati dall’epidemia e le cui aziende di destinazione di tali partite siano ubicate nelle Regioni a elavata densità avicola (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) possono accasare il pollame garantendo un vuoto biologico di almeno un mese tra un accasamento e l’altro, secondo le modalità previste dall’OM 26 agosto 2005. Il vuoto di un mese deve essere gartantito o per capannone o per allevamento a seconda della specie allevata.
Una nuova Decisione di Esecuzione è stata pubblicata L’8 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in seguito alle conferme di ulteriori focolai da parte di Ungheria, Germania, Olanda, Francia e Polonia, riportante le zone di restrizione per HPAI H5N8 e le relative misure sanitarie.
L’Unità organizzativa veterinaria della Regione Veneto precisa che le “aree individuate a rischio di introduzione di influenza aviaria” della Regione Veneto, a cui la nota ministeriale fa riferimento per quanto concerne la necessità di detenere (per quanto possibile) i volatili al chiuso, sono riportate in Allegato A1 alla D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto”
“Agli operatori commerciali delle filiere avicole preme sottolineare quanto riportato nell’ultimo paragrafo della allegata nota ministeriale, ovvero l’obbligo di vuoto biologico dell’allevamento o (a seconda della specie allevata) del capannone di almeno un mese tra un accasamento e l’altro, nei casi in cui venga introdotto pollame proveniente dagli Stati Membri interessati dall’epidemia HPAI”.
Nota del Ministero della Salute prot. n. 0028107 del 07/12/2016 – Epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N8 in Europa. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni operative per l’attuazione dei controlli di monitoraggio a destino e verifica misure di biosicurezza.
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2016 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri.
9 dicembre 2016