La Regione Veneto impugna davanti alla Corte costizionale il decreto legislativo 171/2016 che detta nuove norme per la nomina di direttori generali delle Asl e che istituisce un elenco nazionale dei soggetti in possesso dei relativi requisiti. Con la delibera n.1604 del 21 ottobre, pubblicata sul Bur dell’8 novembre, la Giunta ha autorizzato il presidente Luca Zaia “a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 2 (commi 1, 2, 5, 6, 7), 6 e 9 (commi 1 e 2) del decreto legislativo n. 171 del 2016 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” (in G.U. 3.9.2016, n. 206 ) per violazione degli artt. 3, 5, 32, 117, III e IV comma, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana”.
Le disposizioni nazionali, secondo il Veneto, non lasciano alcuno spazio significativo alla legislazione regionale e “strutturano, attraverso una normazione di dettaglio, una selezione unica nazionale, definiscono i titoli formativi e professionali, attribuiscono la selezione a una commissione nazionale e prevedono un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute; configurano altresì l’obbligo per le Regioni di attingere per il conferimento dei relativi incarichi da una rosa di candidati predisposta dalla medesima Commissione nazionale. In tal modo si realizza una evidente lesione delle competenze regionali legislative e amministrative in materia di tutela della salute e di organizzazione amministrativa regionale”.
“L’istituzione di un sistema nazionale di selezione della dirigenza sanitaria – si legge in delibera – se potrebbe risultare (in ogni caso nel rispetto delle procedure concertative richieste) proporzionato, ragionevole e votato al conseguimento del buon andamento per le Regioni inefficienti nel garantire di diritti sociali connessi alla tutela della salute, risulta del tutto ingiustificato per quelle regioni, come il Veneto, che conseguono risultati di eccellenza”.
Il patrocinio della Regione Veneto è affidato anche disgiuntamente tra loro, all’avvocato Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, all’avvocato Luca Antonini del Foro di Milano e all’avvocato Luigi Manzi del Foro di Roma.
La scheda. Ecco nel dettaglio che cosa prevede il decreto legislativo impugnato
L’articolo 1 disciplina l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, dovrà essere aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco. La commissione dovrà procedere alla formazione dell’elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; C) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
L’articolo 2 riguarda poi le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. A quel punto verrà proposta al Presidente della regione una terna di candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale.
All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell’incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale. Per assicurare l’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività.
Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. L’immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall’elenco nazionale del soggetto decaduto dall’incarico.
L’articolo 3 specifica che quanto previsto agli articoli 1 e 2 si applica anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l’intesa del Presidente della Regione con il Rettore.
Si passa poi all’articolo 4 che disciplina le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
L’articolo 5 sottolinea come il conferimento di questi incarichi sia incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Fino all’istituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali, come spiegato dalle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 6, si continueranno ad applicare le misure tutt’ora vigenti.
All’articolo 7 si precisa le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
L’articolo 8 spiega che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito.
Infine, all’articolo 9, vengono esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l’entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.
Ufficio stampa Sivemp Veneto – 8 novembre 2016