Il ministero della Salute ha modificato il dispositivo del 14 marzo 2014 aggiornando le ulteriori zone di restrizione per la Blue tongue (nuovo Allegato A). Con il provvedimento del 31 ottobre la Direzione generale Sanità animale, sottolinea come si renda necessario armonizzare le misure di eradicazione a tutto il territorio nazionale ed estendere quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 225/2003 alle aziende che si trovano nel raggio di 20 km dall’azienda sede di focolaio, ossia “area infetta”, a fronte della necessità di ridefinire le ulteriori zone di restrizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. L’Allegato A così modificato sostituisce e integra l’allegato A del provvedimento del 14 marzo 2014 e successive modifiche e l’Allegato A1 del provvedimento n. 23649 del 14 ottobre 2016. Tutti i riferimenti alla definizione di “territorio con infezione in atto” contenuti negli Allegati B e C del provvedimento n. 5662/2014 sono sostituiti dalla definizione “territorio con circolazione virale in atto” che contraddistingue un’area ricadente nel raggio di 20 km da un focolaio confermato.
Movimentazioni autorizzate caso per caso. Nelle more della revisione delle regole relative alla movimentazione da vita di animali sensibili alla Blue Tongue, le movimentazioni di animali di qualsiasi età provenienti da aziende situate in zone di restrizione e non ricadenti nelle condizioni previste nei capitoli 2 e 3 dell’allegato B al provvedimento n. 5662/2014, saranno autorizzate caso per caso dal Ministero della Salute sentito il Cesme.
2 novembre 2016