La Direzione generale della Sanità animale del ministero della Salute, con dispositivo del 28 ottobre, ha prorogato di un altro mese, e quindi fino al 30 novembre prossimo, le misure straordinarie nazionali di contrasto alla dermatite nodulare contagiosa del bovino, Lumpy skin disease. Tutto questo in attesa che la Decisione di esecuzione europea, recante supplementari e rigorose misure di controllo per la Lumpy Skin Disease, approvata in settembre in sede di “Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed” sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione. La proroga riguarda le misure sanitarie suppletive di controllo su tutto il territorio nazionale definite dal dispositivo dirigenziale del 5 agosto che prevedono, in particolare, la quarantena e l’esecuzione di test diagnostici. Al riguardo, la Direzione ministeriale aveva diffuso anche una nota di istruzioni operative e sulle procedure diagnostiche approntate dall’IzsVe.
A seguito della rapida diffusione della Lumpy Skin Disease (dermatite nodulare contagiosa dei bovini) in diversi paesi del Medio-Oriente e dell’Europa orientale, il Ministero della salute aveva disposto le nuove misure preventive a tutela della salute animale e del patrimonio zootecnico nazionale, per minimizzare il rischio di introduzione in Italia del virus. La Lumpy Skin Disease è una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, che colpisce i bovini, provocando pesanti ripercussioni sulla salute e sul benessere animale, nonché ingenti perdite economiche. Dopo aver intensificato la sorveglianza e disposto controlli rafforzati sui mezzi di trasporto che rientrano in Italia da viaggi internazionali, il Ministero, con decreto a firma del direttore generale Silvio Borrello, ha ritenuto indispensabile procedere a controlli analitici preventivi e cioè a due test PCR abbinati ad un periodo di quarantena sui bovini e bufalini da allevamento o da ingrasso che provengono da Stati Membri non interessati dalla malattia, ma confinanti con Paesi infetti.
Le partite di animali, senza frazionamento, vanno sottoposte, da parte dell’Autorità competente, a vincolo sanitario, presso i luoghi di prima destinazione della partita, e ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni, durante il quale è vietata qualsiasi movimentazione di animali della specie bovina e bufalina.
Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica e individualmente testati con test PCR da effettuarsi il giorno di arrivo e ripetuti al settimo giorno al fine di individuare tutte le forme di malattia in incubazione.
Durante il periodo di quarantena si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l’uso di repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell’ambiente di stabulazione. Tutte le partite di bovini e bufalini da macello provenienti dal territorio di Stati Membri non interessati da Lsd ma confinanti con Paesi infetti, devono essere macellate entro le 24 ore dall’arrivo all’impianto di macellazione.
Resta inteso infatti che la movimentazione degli animali sensibili alla malattia, provenienti dalle aree infette in restrizione, è già vietata da Decisioni europee.
Per agevolare l’esecuzione dei controlli, gli operatori che ricevono consegne di animali devono notificare, con 48 ore di anticipo, agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari del Ministero (UVAC) l’arrivo delle partite.
Seconda proroga Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18971 del 5 agosto 2016 recante: “Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale”
1 novembre 2016