A seguito dell’emanazione del provvedimento sulla Blue tongue in Veneto del ministero della Salute del 14 ottobre (prot. 23694) questa mattina l’Unità organizzativa regionale Veterinaria e Sicurezza alimentare ha fornito alcune precisazioni ai servizi veterinari delle Ulss e alle associazioni di categoria sulla gestione dell’emergenza. Inoltre la struttura veterinaria regionale ha inviato una richiesta al ministero della Salute di movimentazione degli animali al macello da zona infetta. A partire da oggi sono pubblicate nell’area riservata di Resolve le zone ricadenti dell’area infetta (comuni e parti di comuni) e le successive modifiche e integrazioni. Sempre questa mattina la Regione ha comunicato che la Giunta regionale martedì 11 ottobre ha deliberato che le attestazioni veterinarie, rilasciate ai sensi del Regolamento CE 1266/2007, per contrastare la diffusione della Blue Tongue, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione del Tariffario dei Dipartimenti di prevenzione.
La prima nota (n. 398300) inviata ai servizi veterinari e alle associazioni di categoria fornisce nuove indicazioni sulle modalità operative per il rilascio dei modelli 4, per regolamentare lo spostamento degli animali nelle zone di restrizione ed effettuare i controlli.
MOVIMENTAZIONI. Per quanto riguarda le movimentazioni degli animali sensibili, in attesa che entri in vigore il piano di vaccinazione, la visita premovimentazione dovrà essere effettuata: nelle 48 ore precedenti il carico per gli animali da vita, sia intra che fuori Regione, e per le spedizioni verso macelli fuori Regione; per le movimentazioni degli animali da macello in ambito regionale, considerato il livello di rischio contenuto, la visita verrà effettuata presso il macello; tutte le movimentazioni all’esterno della zona infetta, al momento sono vietate. La Regione ha inoltrato richiesta al Ministero per poter autorizzare le movimentazioni degli animali da macello, anche da zona infetta, fuori Regione.
CONTROLLI. Per quanto riguarda i controlli dovranno essere effettuati: in tutta la Regione, prelievi sul latte di massa negli allevamenti di bovini da riproduzione, per tre volte a cadenza quindicinale; nelle aree infette, definite ai sensi del provvedimento ministeriale del 14 ottobre 2016 sono sospesi i prelievi di sangue sui bovini mentre dovrà restare in atto la sorveglianza passiva sugli ovicaprini; i prelievi di sangue su base campionaria dovranno essere effetuati nel caso di conferma di nuovi focolai nelle aree di restrizione istituite ai sensi del provvedimento in oggetto. Per le numerosità e le modalità del prelievo i responsabili dei servizi veterinari verranno contattati di volta in volta dall’IzsVe. Per quanto riguarda i controlli da effettuare a seguito di positività sierologiche sul latte la numerostà campionaria da garantire viene riportata nella nota in una specifica tabella.
La seconda nota (n. 398263) che ha come destinatario il ministero della Salute, ed è inviata per conoscenza ai servizi veterinari, chiede di poter utilizzare la deroga prevista dal provvedimento 14 marzo 2014 per le movimentazioni degli animali da macello da zona infetta. Il provvedimento ministeriale del 14 ottobre, estendendo le zone di restrizione per la Blue tongue a tutto il Veneto e allargando la zona infetta a 20 chilometri dal focolaio, si premette, determinerà problemi rilevanti per la macellazione degli animali da carne presenti. Si fa presente che la Regione Veneto è il primo produttore nazionale di bovini da carne ma, pur avendo impianti da macellazione sul proprio territorio, quelli di dimensioni importanti e adeguati a supportare il numero di macellazioni richieste dal settore, sono situati fuori dal territorio di competenza. L’allargamento rilevante dell’area infetta comporterà a breve l’impossibilità, per gli impianti di macellazione veneti di soddisfare la richiesta. A tale proposito il provvedimento del Ministero della Salute protocollo 5665 del 14 marzo 2014 all’allegato B punto 1.3 prevedeva che:
…. In deroga a quanto previsto ai punti 1.1. e 1.2 gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto, possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano:
1.3.1 SPECIE BOVINA E BUFALINA
– scortati dal Modello IV compilato elettronicamente tramite le apposite funzionalità previste nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica. In alternativa alla compilazione del modello IV elettronico e sino a quando i Servizi veterinari delle regioni interessate non avranno attivato tutte le procedure necessarie, la notifica nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica dell’avvenuta uscita degli animali dall’azienda di partenza, con indicazione degli estremi del mattatoio di destino, dovrà essere effettuata non più tardi di 24 ore dopo la spedizione degli animali stessi. E’ compito del responsabile del mattatoio verificare che tale notifica sia stata puntualmente effettuata, in caso contrario deve escludere dalla macellazione tali animali ed informare contestualmente il Servizio veterinario per il seguito di competenza; macellati nelle 24 ore dall’arrivo; inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione; movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali.
Pertanto considerati i gravi problemi di benessere animale legati all’impossibilità di macellare nei tempi previsti gli animali presenti nella zona infetta, la Regione chiede al Ministero di poter applicare quanto previsto dal provvedimento citato anche nella situazione attuale
BTV4 in Veneto: elenco dei comuni inclusi nel “territorio con infezione in atto” (Fonte Resolve – 17 ottobre 2016)
A seguito del decreto DGSAF 0023649-14/10/2016, è stato ri-definito il “territorio con infezione in atto”. Di seguito vengono indicati i comuni rientranti TOTALMENTE o PARZIALMENTE nell’area di 20 km di raggio attorno a un focolaio confermato, divisi per Ulss di competenza. Si ricorda che è vietata la movimentazione degli animali dalla zona infetta verso altre zone salvo specifiche deroghe che verranno valutate caso per caso.
AULSS 1: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 2: comuni compresi totalmente;
AULSS 3: comuni compresi totalmente;
AULSS 4: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 5: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 6: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 7: comuni compresi totalmente;
AULSS 8: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 9: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 13: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 15: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 16: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
AULSS 17: comuni compresi totalmente e comuni compresi parzialmente;
ELENCO COMPLETO dei COMUNI COMPRESI TOTALMENTE e dei COMUNI COMPRESI PARZIALMENTE dal buffer di 20 km intorno a un focolaio confermato.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 17 ottobre 2016