Troppi incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrità fisica degli animali, nonchè l’incolumità dei fantini e degli spettatori, hanno spinto il ministero della Salute non solo a prorogare l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, ma anche ad apportarvi alcune modifiche. Diverse le novità: in queste manifestazioni non possono essere utilizzati equidi di età inferiore ai quattro anni, e neanche cavalli di razza purosangue inglese. Stop alle corse, per tutt’altri motivi, anche ai fantini e ai cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, o che siano risultati positivi ai controlli sull’uso di stupefacenti o antidoping, oltre che all’alcol test.
In premessa dell’ordinanza di proroga, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 settembre, si sottolinea che alcune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, visto il ripetersi nelle manifestazioni non regolamentate di incidenti è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell’incolumità pubblica nonchè della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari.
Nelle more dell’approvazione del disegno di legge n. 1324-bis, che è all’esame delle apposite Commissioni parlamentari, e considerato che negli ultimi anni si è registrato un maggiore impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni organizzate in tracciati cittadini con impianti temporanei e che nel 2015 e fino alla prima metà del 2016, si è verificato un incremento significativo del numero di incidenti che hanno ne visto prevalentemente il coinvolgimento, il Ministero modifica e sostituisce l’articolo 2 dell’ordinanza del 2011.
L’art. 2 dell’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Disposizioni relative a equidi e fantini) – 1. Nelle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, è vietato l’utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità è altresì’ vietato l’utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.
3. In deroga al comma 2, l’impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l’ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all’art. 1, comma 3.
4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonchè risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti»
8 settembre 2016