A seguito della rapida diffusione della Lumpy Skin Disease (dermatite nodulare contagiosa dei bovini) in diversi paesi del Medio-Oriente e dell’Europa orientale, il Ministero della salute dispone nuove misure preventive a tutela della salute animale e del patrimonio zootecnico nazionale, per minimizzare il rischio di introduzione in Italia del virus. La Lumpy Skin Disease è una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, che colpisce i bovini, provocando pesanti ripercussioni sulla salute e sul benessere animale, nonché ingenti perdite economiche. Dopo aver intensificato la sorveglianza e disposto controlli rafforzati sui mezzi di trasporto che rientrano in Italia da viaggi internazionali, il Ministero, con decreto a firma del direttore generale Silviuo Borrello, ritiene indispensabile procedere a controlli analitici preventivi e cioè a due test PCR abbinati ad un periodo di quarantena sui bovini e bufalini da allevamento o da ingrasso che provengono da Stati Membri non interessati dalla malattia, ma confinanti con Paesi infetti.
Le partite di animali, senza frazionamento, vanno sottoposte, da parte dell’Autorità competente, a vincolo sanitario, presso i luoghi di prima destinazione della partita, e ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni, durante il quale è vietata qualsiasi movimentazione di animali della specie bovina e bufalina.
Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica e individualmente testati con test PCR da effettuarsi il giorno di arrivo e ripetuti al settimo giorno al fine di individuare tutte le forme di malattia in incubazione.
Durante il periodo di quarantena si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l’uso di repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell’ambiente di stabulazione. Tutte le partite di bovini e bufalini da macello provenienti dal territorio di Stati Membri non interessati da Lsd ma confinanti con Paesi infetti, devono essere macellate entro le 24 ore dall’arrivo all’impianto di macellazione.
Resta inteso infatti che la movimentazione degli animali sensibili alla malattia, provenienti dalle aree infette in restrizione, è già vietata da Decisioni europee.
Per agevolare l’esecuzione dei controlli, gli operatori che ricevono consegne di animali devono notificare, con 48 ore di anticipo, agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari del Ministero (UVAC) l’arrivo delle partite. Il decreto resta in vigore fino al 30 settembre 2016 e può essere modificato con dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Consulta:
Dispositivo Dirigenziale del 5 agosto 2016 – Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinario su tutto il territorio nazionale
Vedi anche:
Circolare del 1 agosto 2016 – Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini). Misure per prevenire l’introduzione del virus nel territorio nazionale
Circolare del 29 luglio 2016 – Allerta Lumpy Skin Disease (LSD) – elementi informativi e attività di sorveglianza
Fonte Minsalute – 7 agosto 2016