di Paola Rossi. L’Inps aggiorna le regole operative per fruire del congedo parentale dopo il Jobs Act. Lo fa con la circolare n. 139 del 2015 con cui fornisce il quadro completo e le linee guida per godere di questo strumento di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare. Le nuove norme approvate hanno disposto diverse modifiche all’istituto del congedo parentale come inizialmente previsto dal decreto legislativo 151/2001 cioè il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. In particolare vengono fornite le indicazioni utili a utenza e operatori dei servizi che tengano conto delle modifiche apportate agli articoli 32, 34 e 36 del Testo unico in materia di estensione dei limiti di fruizione e indennizzi dei congedi parentali a favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti.
In particolare, tra le novità messe in campo per dare attuazione ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge delega si evidenziano:
• l’aumento dei tempi di congedo per maternità e paternità dagli 8 ai 12 anni dei figli;
• l’aumento dei limiti temporali di indennizzo dai 3 ai 6 anni dei figli indipendentemente da limiti di reddito.
I bonus bebé
Al via da parte dell’Inps anche alle istruzioni per l’ottenimento del bonus bebè. L’Istituto ha, infatti, pubblicato il messaggio n. 4845 del 2015, con cui fornisce le istruzioni operative per l’erogazione dell’assegno di natalità, come era stato previsto con i commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, cioè la legge di stabilità per il 2015.
Nel testo del messaggio l’Inps di fatto precisa il proprio intervento di prassi precedente sul sostegno finanziario alla natalità. Infatti, l’Inps riprende quanto già illustrato nella circolare n.93 del 2015.
Nel messaggio viene chiarito che l’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare – e per lo stesso figlio – per un massimo di 36 mensilità, in base alle indicazioni fornite nel documento stesso. L’interpretazione fornita a uso degli aventi diritto e delle strutture tenute al riconoscimento e al pagamento del beneficio cerca di facilitare le attività necessarie per la scadenza di fine mese. Il testo del messaggio n. 4845 si conclude con due allegati che riproducono i facsimile delle comunicazioni con le quali l’Inps accorda o meno il diritto al bonus (Allegato 1 e Allegato 2).
Il Sole 24 Ore – 22 luglio 2015