Le misure di protezione introdotte dalla Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione Europea a seguito della notifica effettuata dall’Italia nel settembre del 2014, relativa alla presenza di Aethina tumida nelle regioni Calabria e Sicilia, si applicheranno per altri sei mesi, fino al 30 novembre 2015. Tale Decisione era in scadenza al 31 maggio. La Commissione europea ha ritenuto “necessario prorogare l’applicazione delle misure fino alla fine prevista dell’attuale stagione dell’apicoltura in tali regioni, è cioè alla fine di novembre 2015”. La proroga delle misure, contenutanella nuova Decisione di esecuzione 838/2015, in Gazzetta Ue il 29 maggio, è dovuta quindi al fatto che “non sono ancora complete le ispezioni e le indagini epidemiologiche specificate nella decisione di esecuzione 2014/909/UE nonché la sorveglianza attiva nelle regioni italiane interessate”. La situazione epidemiologica “non è stata ancora stabilita malgrado la mancanza di avvistamenti a decorrere dallo scorso dicembre”.
Le disposizioni della decisione 909/2014 che sono state ora prorogate
La Decisione 909/2014 del 12 dicembre 2014, dispone le misure di protezione valide fino al 31 maggio (e ora prorogate) a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell’alveare in Italia. Istituisce, a livello dell’Unione, un elenco delle zone dell’Italia che dovrebbero essere soggette a determinate restrizioni di spostamento dei prodotti.
Stabilisce inoltre che tali zone vengano prese in considerazione anche come riferimento nella certificazione del commercio all’interno dell’UE, dato che il certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni, figurante nell’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, dichiara che questi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di Aethina e indenne da queste infestazioni. Le misure previste dalla decisione andranno riesaminate alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica del piccolo scarabeo dell’alveare in Italia entro un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di adozione.
La Decisione individua come zone soggette a restrizione le intere Regioni Calabria e Sicilia. Per queste zone prevede le seguenti misure di protezione:
a) un divieto di spedizione verso altre zone dell’Unione di:
i) api mellifere;
ii) calabroni;
iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;
iv) attrezzature apistiche;
v) miele in favo per il consumo umano;
b) l’effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
i) l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti sottosposti a divieto di spedizione da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.
Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche l’Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
4 giugno 2015