Dal 1° maggio 2015 è eliminato l’obbligo del rilascio del “passaporto” per gli animali della specie bovina e bufalina, nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e si movimentano all’interno del territorio nazionale. Il Ministero, pur nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con una nota del 10 aprile 2015, a firma del direttore generale Sanità animale, Silvio Borrello spiega che la normativa nazionale, coerentemente con quella comunitaria, ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo di rilascio del passaporto e fornisce ai servizi veterinari e alle organizzazioni agricole specifiche indicazioni tecniche e dettagliate procedure da adottare in merito all’abolizione del passaporto. L’obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi destinati a scambi intracomunitari ed esportazioni verso Paesi terzi.
Resta in vigore l’obbligo relativo alla comunicazione di nascita, morte, movimentazioni, compresa quella al macello, al fine della registrazione delle relative informazioni nella Banca dati nazionale e Banche dati regionali dell’Anagrafe bovina
Le regole europee in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina e bufalina, già a partire dal Regolamento (CE) n. 820/97, prevedeva la possibilità, per gli Stati membri che dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione Europea come pienamente operativa, di rilasciare il passaporto unicamente per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi; a tale riguardo si evidenzia che la Banca Dati Nazionale ha ottenuto tale riconoscimento con Decisione della Commissione del 13 febbraio 2006 (Decisione 2006/132/CE).
La normativa comunitaria più recente (Regolamento (CE) n. 1760/2000 come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014) ha confermato l’indicazione suddetta per gli Stati membri dotati di banche dati informatizzate a norma degli articoli 14 e 18 della Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 2014/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, prevedendo la possibile eliminazione del passaporto anche per gli animali destinati a scambi intracomunitari, una volta che lo scambio elettronico di dati tra le banche dati nazionali (progetto pilota Bovex per agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri) sia diventato pienamente operativo.
Indicazioni operative
Al fine di consentire l’eliminazione dell’obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovin e bufalina, nati a partire dal 1° maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale, il Ministero della Salute dettaglia le indicazioni operative.
a) Identificazione degli animali
– per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; l’obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi bovini e bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi.
– è prevista, su base volontaria, la possibilità di stampare direttamente dalla BDN/BDR, su carta semplice, le informazioni relative all’avvenuta iscrizione del capo nel sistema informativo; tale stampa può essere effettuata da coloro i quali sono abilitati all’accesso alla BDN/BDR e riporta le informazioni relative all’animale, all’allevamento di nascita e all’allevamento in cui è detenuto l’animale al momento della stampa.
A fronte della eliminazione dell’obbligo di rilascio del passaporto, rimangono invariati tutti gli obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi comprese movimentazioni per macello) al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative informazioni.
b) Movimentazioni degli animali
Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l’allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN/BDR relative agli animali.
Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio 2015 e per gli animali destinati a Scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti.
Relativamente alle possibili infrazioni le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 trovano applicazione ai capi bovini e bufalini nati prima del 1° maggio 2015 o a quelli destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi che vengano riscontrati privi di passaporto.
23 aprile 2015