La sentenza n. 2/2015 della sezione Sardegna ha ritenuto fonte di responsabilità amministrativa l’indebito riconoscimento di progressioni economiche orizzontali al personale di un’Asl e le connesse irregolarità nella costituzione e utilizzo del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, consistenti in incrementi anche con il prelievo di risorse dai fondi per la produttività e per lo straordinario. I contratti decentrati e i provvedimenti attuativi, risalenti al 2005/2008, hanno attribuito progressioni orizzontali in violazione dei principi e vincoli, giuridici e di bilancio, stabiliti dal contratto nazionale 1998/2001 (articolo 17) e dai successivi contratti nazionali del comparto sanità che impongono l’adozione di criteri selettivi. L’illegittimità consiste, in primis, nell’indiscriminata progressione verso la fascia economica superiore (e dunque con aumenti stipendiali stabili), in base a un automatismo legato alla data di assunzione in servizio.
Il danno consiste nella mancata destinazione di risorse al riconoscimento di meriti effettivi ai dipendenti, nella misura della «disutilità» degli apporti lavorativi recati da personale non selezionato secondo criteri e parametri voluti dalla disciplina nazionale per garantire maggiori retribuzioni ai più meritevoli. Gli accordi decentrati in questione, perciò, sono nulli per violazione dei limiti imposti dai contratti nazionali (articolo 4, comma 6 del contratto 1998/2001 e articolo 40 del Dlgs 165/2001).
La Corte, in aggiunta, ha rilevato irregolari finanziamenti dei fondi, consistenti anche nel passaggio di risorse finanziarie dai fondi per produttività e straordinario al fondo fasce.
La responsabilità è stata riconosciuta in capo agli organi di direzione, ai funzionari firmatari degli accordi decentrati e a coloro che li hanno istruiti, approvati e attuati.
Non è stato citato il collegio sindacale, poiché, causa mancata trasmissione degli accordi, non ha potuto eseguire (senza colpa) il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio. Il danno a carico dei convenuti, tuttavia, è stato ridotto (in misura del 50%) della quota teoricamente spettante al collegio. Se i sindaci avessero esercitato tempestivamente il loro controllo, difatti, avrebbero potuto impedire parte del danno.
Non sono stati ritenuti imputabili, invece, i rappresentanti sindacali firmatari degli accordi, poiché non è configurabile un rapporto di servizio con l’ente danneggiato quando questi svolgono la funzione sindacale.
L’importanza della decisione, che delinea un danno da progressione economica generalizzata, è evidente. Prassi di questo tipo, difatti, si sono verificate in tutti i comparti della contrattazione pubblica. Sarà interessante vedere l’impatto di quest’orientamento della Corte nel comparto sanità sull’applicazione, per regioni ed enti locali, della “sanatoria” dei decentrati prevista dall’articolo 4 del Dl 16/2014.
Il Sole 24 Ore – 9 febbraio 2015