E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 199 del 3 dicembre 2014 che attua la direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, per un riordino normativo del settore e l’introduzione di un sistema sanzionatorio, non previsto finora, da applicare in caso di violazione delle disposizioni. Il decreto si compone di due capi relativi alle norme per gli scambi intracomunitari e le norme per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi. Fanno parte del decreto cinque allegati relativi ai laboratori di riferimento per le malattie aviarie, gli stabilimenti riconosciuti, la documentazione sanitaria, i requisiti di vaccinazione del pollame e le malattie con obbligo di dichiarazione. le norme di polizia sanitaria per scambi e importazioni di pollame e uova da cova entreranno in vigore il 31 gennaio.
Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari sono ammessi esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti. Il decreto, disciplina, fra l’altro le condizioni di trasporto e la documentazione sanitaria; il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale.
Vengono ammessi all’importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi o che figurano nell’apposito elenco della Commissione europea. Pollame e uova da cova dovranno soddisfare determinati requisiti. Al momento dell’importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.
Gli articoli 26 e 28 del decreto riportano la disciplina sanzionatoria. Il decreto definisce anche la procedura per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, che avviene con atto di diffida, da parte delle autorità di controllo, nel caso di una o più violazioni di lieve entità, nei confronti del trasgressore che è chiamato, pertanto, a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento della sanzione prevista, imponendo la sospensione dell’attività fino ad un massimo di tre mesi.
Provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
Decreto Legislativo nr. 199 del 03.12.2014. Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.Gazzetta Ufficiale nr. 12 del 16.01.2015
Ufficio stampa Sivemp Veneto – 19 gennaio 2015