Con una nota del 18 novembre la Direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti del Minsalute fornisce chiarimenti sulle frattaglie di animali destinate al consumo umano, dopo l’entrata in vigore del Regolamento 1137/2014 che modifica l’allegato III del regolamento 853/2004 per quanto concerne alcuni aspetti relativi agli stomaci dei ruminanti e alle zampe degli ungalati. In conformità al regolamento 853 le trippe sono incluse nella definizione di frattaglie e, se destinate ad ulteriore trasformazione, devono essere sbiancate e pulite prima di lasciare il macello. Con l’entrata in vigore del regolamento 1137 è consentito, nel caso degli stomaci dei giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, che gli stessi lascino il macello soltanto svuotati. Per quanto concerne le zampe, incluse sempre nella definizione di frattaglie, viene prevista la possibilità che gli Stati membri autorizzino l’invio, per l’ulteriore trasformazione, delle zampe non scuoiate o scottate o depilate, ma solamente visibilmente pulite.
Nella nota, inviata dal Ministero della Salute ai Servizi veterinari regionali, vengono chiarite le condizioni in cui può avvenire l’invio di tali prodotti dal macello alla trasformazione:
– gli stomaci dei giovani ruminanti e le zampe degli ungulati devono essere posti tempestivamente in contenitori dedicati, chiusi e identificati in modo da evitare possibili contaminazioni crociate;
– il contenitore con le suddette frattaglie può lasciare il macello solo dopo che le carcasse siano state sottoposte a ispezione post mortem e bollate. Considerato che non sempre è possibile garantire la correlazione tra le zampe e la relativa carcassa, in assenza di una modalità di correlazione prevista nelle procedure di autocontrollo, nel caso di non idoneità al consumo anche di una sola carcassa tutte le zampe presenti nello stesso contenitore devono essere smaltite ai sensi del Regolamento 1069/2009;
– il trasporto delle zampe e degli stomaci dal macello verso un altro stabilimento di trasformazione può avvenire anche con lo stesso mezzo di trasporto delle carni, a condizione che gli stessi siano trasportati in contenitori chiusi, puliti e identificati e che la temperatura di trasporto non superi i 3 gradi.
Il responsabile dello stabilimento che trasforma le frattaglie dovrà darne comunicazione all’autorità competente locale, per una corretta classificazione del rischio correlata all’attività e provvedere ad aggiornare il proprio piano di autocontrollo per tenere conto delle caratteristiche delle materie prime introdotte.
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 20 novembre 2014