Non si sa come conteggiare la riduzione del 50 per cento quando i contingenti già utilizzati superano la nuova dotazione alleggerita. Anche i sindacati devono sottostare alla cura dimagrante imposta dalla spending review voluta da Renzi. Con l’articolo 7 del decreto sulla Pubblica amministrazione sono dimezzati, dal 1?settembre prossimo, i contingenti complessivi di distacchi, aspettative e permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. Per i distacchi si precisa che il risultato dell’operazione di riduzione è arrotondato all’unità superiore, e in ogni caso ne è garantito almeno uno. Alle organizzazioni sindacali è consentita solo una diversa ripartizione dei contingenti in sede di contratto collettivo.
Un correttivo approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera, infine, prevede che con un futuro contratto (che ad oggi non si intravede all’orizzonte) si potrà modificare la ripartizione dei permessi fra le organizzazioni sindacali e, in quella sede, potranno essere decise compensazioni fra distacchi e permessi.
Fin qui il testo normativo che, una volta tanto, appare chiaro nei suoi destinatari (i dipendenti di tutte le Pubbliche amministrazioni elencate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001) e nell’oggetto (le prerogative sindacali citate sopra). I problemi nascono quando si prende carta e penna e si cerca di quantificare il taglio previsto dalla disposizione.
Che cosa vuol dire applicare la riduzione del 50% dei contingenti complessivi a partire dal 1? settembre? Pensando proprio ai «contingenti complessivi…. già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali» verrebbe naturale considerare tutti i distacchi, le aspettative e i permessi del 2014, su questo applicare il taglio e, risultato alla mano, confrontarlo con quanto usufruito al 31 agosto. È evidente che un tale modo di procedere può portare a una situazione di delta negativo, vale a dire che quanto già fruito risulti maggiore di quanto spettante in base alla nuova disposizione.
In questo caso, si aprono due alternative: la richiesta alle organizzazioni sindacali del rimborso per il corrispondente onere sopportato dalle amministrazioni e non dovuto, oppure una compensazione dei benefici spettanti a pari titolo nel 2015. Appare chiaro che questa strada porta, in pratica, all’applicazione della norma per tutto il 2014, mentre è chiaramente stabilito che la data di riferimento è il 1? settembre. Abbracciando una tesi opposta, si potrebbe risolvere il problema del delta negativo considerando solo i distacchi, le aspettative e i permessi ancora da fruire nell’ultimo quadrimestre del 2014 e, su questi, applicare la riduzione del 50%. Qualora, però, le prerogative fossero già totalmente usufruite al 31 agosto, la norma perderebbe di significato e i suoi effetti si farebbero sentire solo a partire dal 2015. Un’interpretazione mediana potrebbe considerare i distacchi, le aspettative e i permessi spettanti da settembre, calcolati in proporzione rispetto a quelli da riconoscere nell’intero 2014 e, su questa quantità, procedere al dimezzamento. Si può arrivare, anche in questo caso, ad una situazione di benefici fruiti maggiori di quelli spettanti, nel caso in cui le organizzazioni sindacali abbiano spinto molto su tali istituti nei primi otto mesi. Ma il quantum sarebbe sicuramente molto più contenuto rispetto alla prima ipotesi.
La situazione non sarà, comunque, facilmente gestibile, stante le presumibili forti pressioni sindacali.
Il Sole 24 Ore – 28 luglio 2014