Con una circolare inviata ai servizi veterinari regionali, la Direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti del ministero della Salute ha diffuso una serie di precisazioni sugli animali macellati d’emergenza in base al Regolamento Ue 218 del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione. Nella nota, che segue l’incontro con le Regioni del 27 maggio, in particolar modo si pone l’accento sulla visita ante mortem, e specialmente sulla definizione delle competenze del veterinario ufficiale e del libero professionista; sul trasporto della carcassa al macello e sulla possibilità di raccolta da diversi allevamenti con un unico mezzo refrigerato; sui controlli di laboratorio sulle carni e sul loro destino in base all’esito.
La nota ricorda che, ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, possono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario libero professionista. Resta ferma però la possibilità da parte della Asl competente per territorio di effettuare verifiche sull’attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell’ispezione ante mortem . La carcassa al macello dovrà essere accompagnata sia dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell’azienda previsto dal Reg. CE 854/2004, che dalle informazioni sulla catena alimentare (Ica).
Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse. Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi.
– il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
– i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;
– nel caso di trasporto di più carcasse sullo stesso mezzo dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;
– non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d’urgenza, animali vivi.
Nel caso di esiti favorevole della visita post mortem il veterinario ufficiale procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l’esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l’esame batteriologico.
Il prelievo di porzioni di muscolo al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari al fine dell’emanazione del giudizio di idoneità delle carni al consumo, pertanto alle carni non potranno essere applicati i bolli sanitari prima della conclusione, con esito favorevole, dei diversi esami tra cui quelli di laboratorio.
Nel caso in cui l’esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: clinico-anamnestico), e procedendo al sequestro della carcassa. Le spese di queste ultime analisi sono a carico dell’OSA conformemente a quanto già previsto nel PNR.
In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.
25 giugno 2014