Con la Dgr 1530 del 28 agosto 2013 la Regione Veneto ha recepito L’Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. L’articolo 15 dell’allegato A alla suddetta delibera disciplina la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli animali da compagnia e degli equidi, in attuazione del regolamento Ce 1069/2009. In particolare, ai sensi del paragrafo 1, comma 1.1 del citato articolo “è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia autonoma”. Lo fa presente il Direttore della Sezione veterinaria e sicurezza alimentare regionale, Giorgio Cester, in una nota del 17 gennaio, indirizzata ai servizi veterinari e agli ordini provinciali dei medici veterinari.
Allegate alla nota vengono riportate le misure minime da rispettare nella Regione Veneto tramite sotterramento degli animali da compagnia (come definiti dall’articolo 3, punto 8, del regolamento Ce 1069/2009 e una nota del Ministero della Salute che integra tali disposizioni.
Nota del direttore della Sezione Veterinaria regionale
22 gennaio 2014 – riproduzione riservata