E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea del 14 dicembre il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Dal primo aprile 2015 quindi sarà obbligatorio per gli operatori del settore alimentare indicare in etichetta sulle carni destinate ad essere commercializzate il luogo dell’allevamento e della macellazione, mentre l’origine potrà apparire, su base volontaria se la carne é ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.
Si tratta della Draft Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the indication of the country of origin or place of provenance for fresh, chilled and frozen meat of swine, sheep, goats and poultry.
Secondo le nuovo regole, le carni di maiale, pollo, pecora e capra i cui animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro potranno riportare l’origine in etichetta dello Stato produttore o di un Paese terzo. Negli altri casi verrà indicato – spiega Bruxelles – “l’allevamento e il luogo di macellazione sull’etichetta”. Al riguardo, sono state stabilite una serie di norme per ogni tipo di produzione, “in modo da garantire che il luogo dell’allevamento corrisponda con il luogo in cui l’animale ha trascorso una parte sostanziale della sua vita”. Secondo esperti Ue la misura é rilevante, considerando la durata di vita di questi animali, che é più breve rispetto a quella dei bovini.
Il provvedimento raggiunge “un equilibrio tra l’esigenza dei consumatori di essere informati e il costo aggiuntivo per gli operatori e le autorità nazionali, che in definitiva incide sul prezzo finale del prodotto”.
La valutazione d’impatto e uno studio commissionato dalla Commissione hanno preso in esame varie opzioni ai fini dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza in occasione delle principali fasi della vita degli animali. “I risultati indicano che i consumatori chiedono soprattutto informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato. È vero che comunicare informazioni obbligatorie sul luogo di nascita dell’animale richiederebbe l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità a livello di aziende agricole, con i relativi costi, mentre l’etichettatura del luogo di macellazione può essere eseguita a un costo accessibile e fornisce al consumatore informazioni preziose. Sul piano geografico è provato che l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo sarebbe l’informazione di maggior rilievo per i consumatori”.
Nel regolamento (UE) n. 1169/2011 il concetto di «paese di origine» di un prodotto alimentare è definito conformemente agli articoli 23-26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Per i prodotti di origine animale tale concetto è collegato al paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, applicato alla carne, significa il paese in cui l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nel caso in cui vari paesi abbiano contribuito alla produzione di taluni alimenti, il concetto si riferisce al paese in cui i prodotti hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.
Tuttavia, nei casi in cui la carne proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi, tale concetto non sarebbe sufficiente a informare i consumatori circa l’origine della carne. Pertanto, in tutti questi casi è necessario fornire, sull’etichetta, l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo in cui l’animale è stato allevato per un periodo che rappresenti una parte sostanziale del ciclo di allevamento normale per ciascuna specie nonché dello Stato membro o del paese terzo in cui è stato macellato. Il termine «origine» dovrebbe essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati, quindi interamente ottenuti, in un unico Stato membro o paese terzo.
Nei casi in cui l’animale sia stato allevato in vari Stati membri o paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, dev’essere prevista un’indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull’etichetta. Vengono inoltre previste regole per le confezioni contenenti carne in pezzi, della stessa specie o di specie diverse, ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati membri, o paesi terzi.
Il sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute. Il Regolamento prevede pertanto modalità specifiche per le carni importate da paesi terzi nei quali le informazioni richieste per l’etichettatura non sono disponibili. Per quanto riguarda la carne macinata e le rifilature, date le caratteristiche dei loro processi di produzione, si consente agli operatori di avvalersi di un sistema di indicazioni semplificato.
E’ necessario, comunque, che gli operatori del settore alimentare abbiano la possibilità di aggiungere alle indicazioni obbligatorie sull’etichetta altri elementi attinenti alla provenienza della carne.
Gli aspetti principali del regolamento
Tracciabilità
L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:
a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni.
Il sistema di tracciabilità registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.
Etichettatura
L’art. 5 dispone che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:
suini:
– nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,
– nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,
– nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.
ovini e caprini: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;
b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»
c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».
Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.
Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta dovrà indicare:
a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Deroga per carni provenienti da paesi terzi
L’etichetta delle carni importate sul mercato UE e per le quali le informazioni riguardanti il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento, non sono disponibili, dovrà contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».
Deroghe per carni macinate e rifilature
Per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:
a) «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;
b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;
d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;
e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione o con carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.
Informazioni facoltative
Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.
16 dicembre – riproduzione riservata