E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.272 del 20 novembre il decreto legislativo n.131 del 6 novembre che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento e la macellazione. Il decreto entrerà in vigore il 5 dicembre e stabilisce che le autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all’accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste sono il Ministero della Salute, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell’attività da uno a tre mesi.
Il decreto disciplina le sanzioni per le violazioni che riguardano le prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard; le procedure di stordimento; i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento; la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne; le importazioni da Paesi terzi; la configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli; il maneggiamento e le procedure di immobilizzazione nei macelli; le procedure di controllo nei macelli e la figura professionale della tutela del benessere animale.
I proventi delle sanzioni pecuniarie di spettanza statale, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel rispetto (clausola di salvaguardia) delle norme statutarie proprie delle Province Autonome e delle Regioni a statuto speciale.
A cura Sivemp Veneto – 22 novembre 2013 – riproduzione riservata