Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 209 del 6 settembre è entrata in vigore l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del Ministero della Salute del 6 agosto scorso che introduce nuovi e più restrittivi obblighi a carico dei proprietari di cani. Obblighi orientati non solo alla garanzia di maggiore sicurezza per le persone, ma anche al rispetto del vivere civile nelle strade cittadine. Il guinzaglio dovrà sempre essere utilizzato nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani, e non potrà essere più lungo di un metro e mezzo. I proprietari dovranno sempre essere muniti della museruola, rigida o morbida, e, all’occorrenza, utilizzarla in caso di necessità.
Diventa obbligatorio raccogliere le feci e avere con sé gli strumenti per farlo. Il proprietario del cane, o chi lo detiene a qualsiasi titolo, sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, degli eventuali danni provocati dall’animale. Vietato affidare il cane a persone non in grado di gestirlo correttamente
Ulteriori restrizioni riguardano poi minori, delinquenti abituali e pregiudicati: non potranno avere un cane di elevata aggressività. Parallelamente viene introdotto il divieto dell’addestramento dei cani finalizzato ad esaltarne l’aggressività, a qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività, nonché la sottoposizione di cani a doping.
Proibita la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo 10 della citata Convenzione sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.
L’articolo 3 del provvedimento stabilisce nel dettaglio alcuni compiti dei servizi veterinari. A seguito di morsicatura o aggressione essi attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. I servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale e detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
L’ordinanza, che resterà in vigore un anno, prende l’avvio dal susseguirsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari. Il Ministero ha ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani (art. 21), ed è per questo motivo che la durata dell’efficacia dell’ordinanza firmata dal sottosegretario con delega alla veterinaria Paolo Fadda è di 12 mesi, in attesa della conclusione dell’iter del disegno di legge del Cdm.
Vengono, tra l’altro, istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione, il patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Il veterinario libero professionista dovrà informare i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnalare ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
I proprietari dei cani inseriti nel registro degli animali a rischio sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
L’ordinanza non si applicherà ai cani delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine né a quelli delle persone diversamente abili (ad esempio i cani guida per i non vedenti) e a quelli utilizzati dai pastori nella conduzione delle greggi.
L’ordinanza in Gazzetta ufficiale del 6 settembre 2013
A cura di Cristina Fortunati – 8 settembre 2013 – riproduzione riservata