La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Civit, con la delibera 58 del 2013 del 15 luglio, ha adottato un parere sull’interpretazione e sull’applicazione del decreto legislativo 39/2013 nel settore sanitario in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e nelle società o negli enti controllati. Secondo l’interpretazione della Civit, fornita in risposta ai numerosi quesiti ricevuti, “i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame”. Più articolata, invece, l’eventuale applicazione ai direttori di struttura semplice.
Non solo: l’incompatibilità blocca anche i mandati in corso. “Il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore – recita infatti la delibera – non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta a causa del mutamento della normativa”.
Ma vediamo più nel dettaglio il parere della Civit. La legge 6 novembre 2012, n. 190, più nota come legge “anticorruzione” e soprattutto il decreto legislativo 39 del 2013, applicativo della legge 190, ha fissato una serie di incompatibilità tra nomine politiche e incarichi di dirigenti nella Pa.
Nella delibera 58 la Commissione ha esaminato il problema dell’applicabilità alle diverse figure dirigenziali esistenti del settore sanitario delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste, genericamente, per gli incarichi dirigenziali. Il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che il legislatore ha riservato al settore sanitario una specifica disciplina, considerando, espressamente, solo la dirigenza rappresentata dal vertice delle aziende sanitarie ovvero il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali (articoli 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 39/2013).
La Commissione ritiene, peraltro, che le cause di inconferibilità e di incompatibilità non possono essere applicate soltanto ai detti soggetti. L’applicabilità dell’articolo 12 del decreto deve, invece, affermarsi considerando che anche i dirigenti sanitari possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale (articolo 15 del decreto legislativo 502/1992). Ciò premesso, la Commissione ritiene, sul punto, che si deve tener conto della peculiarità della disciplina del personale medico caratterizzata dall’attribuzione formale della qualifica dirigenziale a tutti gli appartenenti.
Ne deriva che per decidere in ordine all’applicabilità del decreto in esame si devono individuare le posizioni che, implicando oltre che la responsabilità professionale anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione, che pure, in alcuni settori, prevede posizioni dirigenziali molto variegate.
La Commissione, pertanto, conclude: il decreto 39/2013 non trova applicazione al personale medico cosiddetto di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica). Al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame.
Il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice. Per quanto riguarda i dirigenti di struttura semplice va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione, l’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice.
La Commissione ritiene che, nel silenzio del legislatore, tale netta distinzione non possa operare anche per quanto riguarda la materia dell’inconferibilità e dell’incompatibilità attesa la grande varietà dei compiti che possono essere affidati ai dirigenti di struttura semplice e le conseguenti implicazioni che ne possono derivare proprio in materia di incompatibilità. Alla luce di quanto osservato, per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.
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Il pronunciamento della Civit è destinato a far discutere
In queste settimana diversi giuristi si sono pronunciati per l’esclusione dal campo di applicazione della norma dei direttori di dipartimento e di struttura. Sostenendo che anche per i responsabili di struttura non si realizza ‘l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione’. E come la ratio del decreto legislativo 39 sia quella di evitare le commistioni tra politica ed incarichi di vertice che potrebbero ricorrere ai suggerimenti politici per appalti, concorsi, eccetera, e non certo quello di escludere dalla vita politica forze produttive che non hanno in sé tali pericoli di commistione. E infatti il decreto legislativo 39 nel dettare norme specifiche per la sanità, aveva limitato l’inconferibilità e l’incompatibilità agli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo. (Vedi il parere della giurista Tiziana Frittelli su Quotidiano sanità)
LA NORMA – Cosa stabilisce l’articolo 12 del decreto legislativo 39 del 2013
L’articolo 12 del decreto legislativo 39 del 2013 stabilisce che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, ovvero, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
18 luglio 2013 – a cura di Sivemp Veneto – riproduzione riservata