L’Inps ha pubblicato la circolare n.44 del 22 marzo 2013 con la quale fornisce indicazioni in merito alla contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, avvenute a partire dal 1° gennaio 2013. Via libera al pagamento del ticket sui licenziamenti introdotto dalla legge 92/2012, la famosa riforma Fornero per “finanziare le indennità di disoccupazione”. Il versamento, in unica soluzione, va fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c’è stato il licenziamento; per i rapporti chiusi tra gennaio e marzo, il termine è fissato al prossimo 16 giugno. La misura del ticket va rapportata a mese, considerando intero quel mese in cui c’è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni. Lo stabilisce l’Inps nella circolare n. 44/2013.
Il nuovo ticket. Operativo dal 1° gennaio 2013, cioè con riferimento ai licenziamenti intervenuti a partire dal tale data, la nuova tassa è un’invenzione dell’ultima riforma del lavoro. Relativamente alle novità degli ammortizzatori sociali, infatti, la legge n. 92/2012 (la riforma Fornero) ha istituito questo nuovo «contributo sui licenziamenti», ribattezzato «ticket», per finanziare le indennità di disoccupazione, anch’esse nuove, ossia Aspi e miniAspi.
Da ciò l’Inps fa scaturire le prime due precisazioni: 1) che, stante la valenza «contributiva» assegnata al ticket, il versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro; 2) che, atteso il nesso tra ticket e teorico diritto all’Aspi da parte del lavoratore (oggetto di licenziamento), in via di principio il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributo in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione.
L’obbligo contributivo. Di conseguenza, spiega l’Inps, l’obbligo contributivo è escluso per le cessazioni dei rapporti che siano avvenute a seguito di: dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità (ossia il periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle che siano attivate dalla procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (in base al cosiddetto nuovo rito Fornero per i licenziamenti economici); decesso del lavoratore. Invece, per espressa previsione normativa, il ticket è dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compresa la conclusione al termine del periodo di formazione.
Il versamento. Il ticket, spiega l’Inps, vale 483,80 euro annui ed è dovuto per un massimo di 36 mesi (tre anni) di anzianità aziendale. Di conseguenza, l’importo massimo è pari a 1.451,00 euro (483,80 per 3). Il ticket, aggiunge l’Inps, va versato in unica soluzione e, in caso di rapporto inferiore a un anno, la misura va rideterminata in base al numero effettivo di mesi di durata della prestazione lavorativa (il mese si considera intero quando si è lavorato per 15 o più giorni). Pertanto, essendo la misura annua pari a 483,80 euro, ne deriva un importo mensile pari a 40,32 euro.
Il ticket, invece, secondo l’Inps, è scollegato all’importo della prestazione individuale, il che significa che la sua misura è sempre la stessa a prescindere dalla tipologia del rapporto cessato, ossia se a tempo pieno o parziale. Sull’Uniemens il ticket va indicato in «CausaleADebito», di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» con il nuovo codice causale «M400». Per i licenziamenti già intervenuti nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento andrà effettuato, senza oneri accessori, entro il 16 giugno e indicando il ticket in «CausaleADebito» di «AltrePartiteADebito» di «DenunciaAziendale», la nuova causale «M401».
di Daniele Cirioli – ItaliaOggi – 26 marzo 2013