Nodo intramoenia. Con l’avvicinarsi del termine previsto del 31 marzo per la predisposizione e l’attivazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione delle attività libero professionali intramuraria da parte delle Regioni (e delle Asl), i governatori, finora inascoltati, tornano a richiedere un rinvio di almeno sei mesi per l’avvio della sperimentazione. Da più parti si fa notare che un’eventuale proroga dovrebbe essere contenuta in un atto avente forza di legge, e come l’attuale situazione di incertezza politica non aiuti. Intanto la Conferenza delle Regioni il 13 marzo scorso nel dare il proprio parere favorevole allo schema tipo di convenzione tra il professionista e l’Asl ha ripetuto la propria richiesta.
Richiesta già avanzata il 7 febbraio quando era stato esaminato il provvedimento sulle modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete sul quale le Regioni avevano espresso l’intesa «condizionata ad un impegno politico relativo alla dilazione dei tempi per l’avvio dell’applicazione del provvedimento di almeno sei mesi, essendo previsto il termine del 31 marzo 2013 per la predisposizione e l’attivazione da parte delle Regioni di una infrastruttura di rete». Nonostante questo, continua la Conferenza, «il provvedimento è stato invece firmato dal Ministro della Salute il 21 febbraio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 marzo 2013 n. 60, vanificando la richiesta delle Regioni».
«Per completare il percorso relativo alla creazione dell’infrastruttura in rete per il supporto all’organizzazione dell’intramoenia – aggiunge la nota – è stato trovato l’accordo anche sul testo del provvedimento concernente l’approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo, all’esame il 13 marzo». Ma le Regioni sono tornate a chiedere in modo pressante «un impegno politico relativo alla dilazione dei tempi di almeno sei mesi per l’avvio della sperimentazione in oggetto in quanto questo periodo è necessario per completare l’intero percorso che porterà alla definitiva predisposizione e attivazione dell’infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati tra le strutture che erogano le prestazioni in regime di intramoenia».
Le Regioni hanno la facoltà di concedere la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali già autorizzate, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui sopra, e comunque non oltre il 30 aprile 2013. (a cura di C.Fo)
Cosa prevede la legge 189/2012. Libera professione “intramuraria allargata”: entro il 31 marzo le Asl devono adeguarsi
Il Ministero della Salute ha stabilito che entro il 31 marzo le Regioni (e le Asl) si dovranno adeguare, altrimenti le attività professionali autorizzate non potranno continuare oltre il 30 aprile.
Il Ministero della Salute, con decreto 21 febbraio 2013 (in Gu del 13 marzo), ha fissat, infatti, le “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria”. La legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, per la libera attività intramuraria prevede che entro il 31 marzo le Regioni (e le ASL) si dovranno adeguare, altrimenti le attività professionali autorizzate non potranno continuare oltre il 30 aprile. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni dovevano completare gli interventi di ristrutturazione edilizia per rendere disponibili i locali destinati all’esercizio dell’attivita’ libero-professionale intramuraria.
Inoltre, sempre entro il 31 dicembre 2012, le Regioni o le aziende sanitarie dovevano provvedere ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per la libera professione. Le autorizzazioni all’attività libero-professionale intramuraria “allargata”, cessavano il 31 dicembre 2012.
In mancanza di spazi adeguati, le Regioni nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attivita’, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.
Tale eventuale programma sperimentale, presuppone, entro il 31 marzo 2013, la predisposizione e attivazione di una infrastruttura di rete per il collegamento tra l’azienda sanitaria e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita’ libero professionale intramuraria. Con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, deve essere possibile l’espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente dei dati relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, nonché il pagamento direttamente all’ azienda mediante mezzi che assicurino la tracciabilita’ della corresponsione di qualsiasi importo.
Le Regioni hanno la facolta’ di concedere la temporanea continuazione dello svolgimento di attivita’ libero professionali già autorizzate, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui sopra, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.
Oltre tale data, in mancanza dell’infrastruttura di rete, l’attività non potrà più essere svolta.
Le Regioni debbono altresì escludere la possibilita’ di svolgimento dell’attivita’ libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita’ o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita’, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilita’ delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale
I termini, perentori, sono stabiliti da una legge, per cui un’eventuale proroga dovrebbe essere contenuta in un atto avente forza di legge. (fonte: Dario di Maria – LeggiOggi) vai al linkdell’articolo
Leggi anche:
17 marzo 2013