Regole chiare per latte e crema cruda a favore del consumatore, secondo quanto stabilito dalla legge 189/2012 (decretone Balduzzi). A fissarle è il decreto della Salute 12 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013 in attuazione, appunto, della legge 189. Anzitutto, secondo il decreto, l’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura». Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta. Poi, l’operatore che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve rispettare tre regole:
a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;
b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;
c) escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.
E se dal distributore è possibile l’imbottigliamento, i contenitori devono riportare sull’etichetta le stesse indicazioni riportate sul distributore (alle lettere a e b) con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso. (Sole 24 Ore Sanità)
Il latte crudo va dichiarato
Il latte crudo, così come la crema, prima di essere consumati vanno bolliti; la dicitura va riportata su ogni confezione. E nell’ipotesi in cui la vendita avvenga mediante distributore automatico, la prescrizione, perché sia chiara ed evidente, dovrà essere scritta in colore rosso e con caratteri alti almeno 4 centimetri. A dover rispettare le nuove regole relative alla commercializzazione del latte crudo è, genericamente, l’operatore del settore alimentare, in pratica chiunque immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana. Lo ha stabilito il ministero della salute con il decreto del 12 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì scorso, 29 gennaio. Il provvedimento è stato emanato in attuazione del decreto legge Balduzzi del settembre scorso (decreto legge 158/2012 convertito con la legge 189/2012), con l’intento di aumentare il livello di tutela della salute dei consumatori. Il decreto in questione prevede anche l’obbligo di indicare, di volta in volta, la data di mungitura e quella di scadenza del latte che, peraltro, non dovrà superare i tre giorni dalla data della mungitura. Tra l’altro, una specifica disposizione contenuta nel decreto in questione prevede anche che non possono essere messi a disposizione degli acquirenti il latte contenitori destinati al consumo sul posto del prodotto. E ciò proprio in relazione al fatto che prima di essere consumato il prodotto deve essere necessariamente bollito. Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre ogni possibile rischio, il medesimo decreto prevede anche che nell’ipotesi in cui l’impianto di distribuzione del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, i contenitori da asporto dovranno riportare nuovamente, in etichetta, le indicazioni relative all’obbligo della bollitura prima del consumo e la data della scadenza. Anche queste scritte dovranno essere rappresentate in colore rosso e i relativi caratteri dovranno essere alti almeno un centimetro. (ItaliaOggi)
30 gennaio 2013
Post Views: 108